Art. 98 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 1. Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali: a) all'articolo 8, le parole «dalle sezioni di appello» sono sostituite dalle seguenti: «dalle sezioni giurisdizionali di appello»; b) all'articolo 9, nella rubrica, la parola «sezioni» e' sostituita dalla seguente: «Sezioni»; c) all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le sezioni centrali di appello» sono sostituite dalle seguenti: «tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello»; d) all'articolo 13, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Momento determinante della giurisdizione»; e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole «delle forza di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «delle forze di polizia»; f) all'articolo 43, comma 6, le parole «di essere incorsa in decadenza» sono sostituite dalle seguenti «di essere incorsa in decadenze» e le parole «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13»; g) all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» e' sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» e' sostituita dalla seguente: «chi»; h) all'articolo 69, al comma 1, le parole «vi siano» sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»; i) all'articolo 84, comma 1, le parole «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»; l) all'articolo 108, comma 6, le parole «il pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»; m) all'articolo 118, comma 1, le parole «dinanzi alla sezioni riunite» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alle sezioni riunite»; n) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 138 o» la lettera «a» e' soppressa; o) all'articolo 157, nella rubrica, la parola «personali» e' sostituita dalla seguente: «personale»; p) all'articolo 161, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istanza di provvedimenti cautelari»; q) all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le altri parti» sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»; r) all'articolo 214, comma 1, le parole «o con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento».
Note all'art. 98: - Si riportano gli articoli 8, 9 10, 13, 42, 43, 51, 69, 84, 108, 118, 141, 157, 161, 178 e 214 del codice della giustizia contabile, con modifiche recate dal presente decreto: «Art. 8 (Organi della giurisdizione contabile). - 1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.»; per il testo dell'articolo 9 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 3; per il testo dell'articolo 10 del codice della giustizia contabile come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 4; la rubrica dell'articolo 13 del codice della giustizia contabile, come modificata dal presente decreto, e' la seguente: «Momento determinante della giurisdizione»; si riporta l'articolo 42 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 42 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione puo' autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.»; - Si riporta l'articolo 43 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Termini e preclusioni). - (Omissis). 6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 12 e 13. (Omissis).»; per il testo dell'articolo 51 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 19; per il testo dell'articolo 69 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 31; - Si riporta l'articolo 84 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Riunione delle cause). - 1. Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza. 2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.»; per il testo dell'articolo 108 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 52; - Si riporta l'articolo 118 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 118 (Conflitto di competenza territoriale). - 1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa e' riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.»; per il testo dell'articolo 141 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 58; la rubrica dell'articolo 157 del codice della giustizia contabile come modificata dal presente decreto, e' la seguente: « Costituzione e difesa personale delle parti »; per il testo dell'articolo 161 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 72; per il testo dell'articolo 178 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 81; per il testo dell'articolo 214 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 91.