Art. 20
Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili
del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto
sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai
Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le
relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sara'
disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 agosto 2019
Il Ministro dell'interno
Salvini
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio
Il Ministro della salute
Grillo
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n.
2482
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo costituiscono attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento
delle medesime in un unico testo normativo. Il presente
decreto legislativo persegue le finalita' di cui al
presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e
delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita' all'art. 117 della Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente
decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza
legislativa delle regioni e province autonome, si
applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la normativa regionale e provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti
attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto
dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.».