Art. 20 
 
Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente  dei  vigili
  del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto
sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e  ai
Corpi permanenti dei vigili del  fuoco  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, compatibilmente  con  gli  statuti  speciali  e  le
relative norme di attuazione, fino a  quando  la  materia  non  sara'
disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 21 agosto 2019 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Salvini 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Di Maio 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Bongiorno 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n.
2482 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica  v.  nelle
          note alle premesse): 
              «Art. 1 (Finalita'). - 1. Le disposizioni contenute nel
          presente  decreto  legislativo   costituiscono   attuazione
          dell'art. 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  per  il
          riassetto e la riforma delle norme vigenti  in  materia  di
          salute e sicurezza delle lavoratrici e dei  lavoratori  nei
          luoghi di lavoro, mediante il riordino e  il  coordinamento
          delle medesime in un unico  testo  normativo.  Il  presente
          decreto  legislativo  persegue  le  finalita'  di  cui   al
          presente comma nel rispetto delle normative  comunitarie  e
          delle convenzioni internazionali  in  materia,  nonche'  in
          conformita' all'art. 117 della Costituzione e agli  statuti
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative   norme   di
          attuazione, garantendo  l'uniformita'  della  tutela  delle
          lavoratrici  e  dei  lavoratori  sul  territorio  nazionale
          attraverso  il  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,  anche
          con riguardo alle differenze di  genere,  di  eta'  e  alla
          condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma, della Costituzione e dall'art. 16,  comma  3,  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del  presente
          decreto  legislativo,  riguardanti  ambiti  di   competenza
          legislativa  delle  regioni   e   province   autonome,   si
          applicano,  nell'esercizio  del  potere  sostitutivo  dello
          Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle
          province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
          la normativa regionale e  provinciale  e  perdono  comunque
          efficacia dalla data di entrata in vigore di  quest'ultima,
          fermi restando i principi fondamentali ai  sensi  dell'art.
          117, terzo comma, della Costituzione. 
              3.  Gli  atti,  i  provvedimenti  e   gli   adempimenti
          attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto
          dei principi del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196.».