Art. 39 
 
 
Modifiche   della   disciplina   penale   e   della   responsabilita'
                      amministrativa degli enti 
 
  1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a  sei"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto"; 
    b) all'articolo 2, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore  a
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a  sei
anni."; 
    c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi
a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto"; 
    d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole "uno  a  tre"  sono
sostituite dalle seguenti: "due a cinque"; 
    e)   all'articolo   4,   comma   1   lettera   a),   la    parola
"centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila"; 
    f) all'articolo 4,  comma  1  lettera  b),  la  parola  "tre"  e'
sostituita dalla seguente: "due"; 
    g) il comma 1-ter dell'articolo 4 e' abrogato; 
    h) all'articolo 5, comma 1, le parole  "un  anno  e  sei  mesi  a
quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei"; 
    i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole "un anno e sei  mesi  a
quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei"; 
    l) all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a  sei"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto"; 
    m) all'articolo 8, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro  centomila,
si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."; 
    n) all'articolo 10, le parole "un anno e sei  mesi  a  sei"  sono
sostituite dalle seguenti: "tre a sette"; 
    o)  all'articolo  10-bis,  la  parola   "centocinquantamila"   e'
sostituita dalla seguente: "centomila"; 
    p) all'articolo  10-ter,  la  parola  "duecentocinquantamila"  e'
sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"; 
    q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente: 
      "Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale  per  taluno  dei
delitti previsti dal presente decreto,  diversi  da  quelli  previsti
dagli articoli 10-bis e 10-ter, si  applica  l'articolo  240-bis  del
codice penale quando: 
        a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore  a
euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; 
        b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso dei
delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1; 
        c) l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis; 
        d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti e' superiore a euro  centomila  nel  caso  del  delitto
previsto dall'articolo 8; 
        e)  l'indebita  compensazione  ha  ad  oggetto  crediti   non
spettanti o inesistenti superiori  a  euro  centomila  nel  caso  del
delitto previsto dall'articolo 10-quater; 
        f)  l'ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed  interessi  e'
superiore  ad  euro  centomila  nel   caso   del   delitto   previsto
dall'articolo 11, comma 1; 
        g) l'ammontare  degli  elementi  attivi  inferiori  a  quelli
effettivi o degli  elementi  passivi  fittizi  e'  superiore  a  euro
centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2; 
        h) e' pronunciata condanna  o  applicazione  di  pena  per  i
delitti previsti dagli articoli 4 e 10.". 
  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).  -  1.  In  relazione
alla commissione del delitto di  dichiarazione  fraudolenta  mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.". 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di  conversione
del presente decreto.