Art. 39 Modifiche della disciplina penale e della responsabilita' amministrativa degli enti 1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto"; b) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."; c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto"; d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole "uno a tre" sono sostituite dalle seguenti: "due a cinque"; e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola "centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila"; f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; g) il comma 1-ter dell'articolo 4 e' abrogato; h) all'articolo 5, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei"; i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole "un anno e sei mesi a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei"; l) all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto"; m) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."; n) all'articolo 10, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a sette"; o) all'articolo 10-bis, la parola "centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila"; p) all'articolo 10-ter, la parola "duecentocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"; q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1; c) l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis; d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater; f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1; g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2; h) e' pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10.". 2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: "Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.