Art. 14 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 2. Le guardie particolari giurate che, fino al termine previsto dall'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state impiegate a bordo delle navi in attivita' di servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni, risultante da apposita attestazione rilasciata dall'armatore, ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza, sono ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154. 3. In caso di mancato superamento dell'esame di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi di formazione delle guardie giurate di cui al citato articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154: «Art. 6 (Addestramento del personale). - 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi e' commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sara' adibito. 2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti: a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari; b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera. 3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono: a) al personale con mansioni di direttore tecnico; b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza; c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici. 4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza e' effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da: a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili; b) un componente esperto di una lingua straniera; c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo; d) un componente del competente ufficio di specialita' della Polizia di Stato; e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse. 5. Le prove d'esame consistono: a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera; b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.».