Art. 14 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  2. Le guardie particolari giurate che,  fino  al  termine  previsto
dall'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130, sono state impiegate a bordo delle navi in attivita' di
servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore  a  90
giorni, negli ultimi tre anni, risultante  da  apposita  attestazione
rilasciata  dall'armatore,  ovvero  dal  titolare  dell'istituto   di
vigilanza, sono ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame  di
cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre
2009, n. 154. 
  3. In caso di mancato superamento dell'esame di  cui  al  comma  2,
restano fermi gli obblighi di formazione delle guardie giurate di cui
al citato articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del
2009. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  5,  comma  5-ter,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154: 
                «Art.  6  (Addestramento  del  personale).  -  1.   I
          soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  dei  servizi   di
          sicurezza sussidiaria di cui  al  presente  decreto  devono
          provvedere  all'addestramento  del  personale  addetto   ai
          controlli di sicurezza,  il  cui  contingente  deve  essere
          numericamente   adeguato    alle    specifiche    esigenze,
          organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per  il
          tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali  corsi
          e' commisurata alle  mansioni  alle  quali  l'addetto  alla
          sicurezza sara' adibito. 
                  2. Il Ministero dell'interno -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza  provvede  a  definire  i  programmi  di
          addestramento del personale, differenziati a seconda  delle
          mansioni alle  quali  il  personale  sara'  adibito.  Detti
          programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti: 
                  a) normativa nazionale ed internazionale in materia
          di sicurezza degli impianti e  dei  trasporti  marittimi  e
          ferroviari; 
                  b) principi in materia di legislazione di  pubblica
          sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle
          armi  e  degli  esplosivi,  delle  funzioni   di   pubblica
          sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e  le
          funzioni della polizia di frontiera. 
                3.  I  programmi,  opportunamente  differenziati   in
          ragione dell'impiego, si rivolgono: 
                  a) al personale con mansioni di direttore tecnico; 
                  b) al personale addetto ai servizi di  controllo  e
          di sicurezza; 
                  c) al personale addetto  a  compiti  esclusivamente
          tecnici. 
                4. L'accertamento dei  requisiti  addestrativi  degli
          addetti ai controlli di  sicurezza  e'  effettuato,  previa
          richiesta  dei  soggetti  autorizzati,  da   una   apposita
          commissione   nominata   dal   prefetto   competente    per
          territorio,  presieduta  da  un  funzionario  di   pubblica
          sicurezza designato dal questore e composta da: 
                  a) un esperto delle tecniche impiegate nei  sistemi
          di controllo di sicurezza,  quali  i  controlli  radiogeni,
          EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari,  camere  di
          decompressione, metal-detector fissi e portatili; 
                  b) un componente esperto di una lingua straniera; 
                  c)  un  componente  designato   dal   dirigente   o
          comandante dello scalo ferroviario o marittimo; 
                  d)  un  componente  del   competente   ufficio   di
          specialita' della Polizia di Stato; 
                  e) un  componente  designato  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  gli   aspetti   di
          specifico interesse. 
                5. Le prove d'esame consistono: 
                  a) in un colloquio sulle materie del  programma  di
          formazione e sulla conoscenza della lingua straniera; 
                  b)    in    una    prova    pratica     finalizzata
          all'accertamento    del     corretto     utilizzo     delle
          apparecchiature e delle altre tecniche  in  relazione  alle
          mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sara' chiamato
          a svolgere.».