Art. 15 
 
                          Oneri informativi 
 
  1. Gli oneri informativi introdotti, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 11 novembre 2011, n. 180,  sono  indicati  nell'Allegato  C  al
presente decreto. 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  11
          novembre 2011, n.180: 
                «Art. 7 (Riduzione e  trasparenza  degli  adempimenti
          amministrativi a carico di cittadini e imprese). - 1.  Allo
          scopo  di  ridurre  gli  oneri  informativi   gravanti   su
          cittadini  e  imprese,   i   regolamenti   ministeriali   o
          interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a
          carattere generale  adottati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato  al  fine   di   regolare   l'esercizio   di   poteri
          autorizzatori,   concessori   o   certificatori,    nonche'
          l'accesso ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di
          benefici devono recare in allegato l'elenco  di  tutti  gli
          oneri informativi gravanti sui cittadini  e  sulle  imprese
          introdotti o eliminati con gli  atti  medesimi.  Per  onere
          informativo si intende qualunque adempimento  che  comporti
          la   raccolta,   l'elaborazione,   la   trasmissione,    la
          conservazione e la produzione di informazioni  e  documenti
          alla pubblica amministrazione. 
                2. Gli atti di cui al comma 1,  anche  se  pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono   pubblicati   nei   siti
          istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri
          e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
                3.   Il   Dipartimento   della   funzione    pubblica
          predispone,  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,   una
          relazione  annuale  sullo   stato   di   attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro  impatto
          in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti
          amministrativi  per  i  cittadini  e  le   imprese,   anche
          utilizzando strumenti di consultazione  delle  categorie  e
          dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento. 
                4. Con il regolamento di cui  al  comma  2,  ai  fini
          della    valutazione    degli    eventuali    profili    di
          responsabilita'  dei   dirigenti   preposti   agli   uffici
          interessati, sono individuate le modalita' di presentazione
          dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese  per  la
          mancata  applicazione  delle  disposizioni   del   presente
          articolo.».