Art. 18
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del
circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del
circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano
altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi
esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.