Art. 19
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare
le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel periodo
della campagna referendaria per i tre mesi successivi alla
conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla
conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei
programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente
provvedimento.