((Art. 49-bis 
 
Fondo di garanzia per le PMI nei comuni  di  cui  all'allegato  1  al
   decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 
 
  1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2  marzo
2020, in favore delle piccole e medie imprese,  ivi  comprese  quelle
del settore agroalimentare, con sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori dei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo gratuito e con priorita'
sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per  singola
impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta  la
percentuale  massima  di  copertura  e'   pari   all'80   per   cento
dell'ammontare di  ciascuna  operazione  di  finanziamento.  Per  gli
interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura  e'
pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi  o  da  altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80  per  cento.
Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  nel  rispetto
della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate
in aree diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione
dell'impatto  economico   eccezionale   subito   in   ragione   della
collocazione  geografica  limitrofa  alle   medesime   aree,   ovvero
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo
in aree particolari. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis.))