Art. 50 Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR 1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « ((comma 499.)) » le seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »; b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « ((comma 499.)) » le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'((esame istruttorio))». 2. All'art. 1, comma 237, della ((legge 27 dicembre 2019, n. 160)), le parole: « 18 aprile 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 18 giugno 2020 ».