Art. 50 
 
 Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR 
 
  1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « ((comma 499.)) »  le
seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del  piano
di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo  nel  limite  massimo
del  40  per  cento  dell'importo  dell'indennizzo  deliberato  dalla
Commissione  tecnica   a   seguito   del   completamento   dell'esame
istruttorio »; 
    b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « ((comma 499.)) »  le
seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione  del
piano di riparto, puo' essere  corrisposto  un  anticipo  nel  limite
massimo del 40  per  cento  dell'importo  dell'indennizzo  deliberato
dalla Commissione tecnica a seguito  del  completamento  dell'((esame
istruttorio))». 
  2. All'art. 1, comma 237, della ((legge 27 dicembre 2019, n. 160)),
le parole: « 18 aprile 2020 » sono sostituite con le seguenti:  «  18
giugno 2020 ».