Art. 51 
 
Misure per il contenimento dei costi per le PMI  della  garanzia  dei
                 confidi di cui all'art.112 del TUB 
 
  1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di
quelle a  titolo  di  sanzione,  dai  confidi  all'Organismo  di  cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  sono  deducibili  dai   contributi   previsti   al   comma   22
dell'articolo  13  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  3-bis  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli
Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385.