Art. 54 Attuazione del Fondo solidarieta' mutui « prima casa », cd. « Fondo Gasparrini » 1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, ((della legge 24 dicembre 2007, n. 244: a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa)) ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 ((del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)), di aver registrato, ((nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre,)) un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus; ((b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate; b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.)) 2. Il comma 478, dell'articolo 2 della ((legge 24 dicembre 2007, n. 244)), e' sostituito dal seguente: « 478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.». ((2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: « c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito ».)) 3. ((Con decreto)) di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo. 4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della ((legge n. 244 del 2007)) sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui ((al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132)). 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.