Art. 54 
 
Attuazione del Fondo solidarieta' mutui « prima casa », cd.  «  Fondo
                            Gasparrini » 
 
  1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo  di  cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480, ((della legge 24  dicembre  2007,
n. 244: 
  a) l'ammissione ai benefici del Fondo  e'  estesa))  ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 ((del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445)),  di  aver
registrato,  ((nel  trimestre  successivo  al  21  febbraio  2020   e
precedente la domanda ovvero nel minor lasso di  tempo  intercorrente
tra il 21 febbraio 2020 e la  data  della  domanda  qualora  non  sia
trascorso un trimestre,)) un calo del proprio fatturato, superiore al
33% del fatturato dell'ultimo trimestre  2019  in  conseguenza  della
chiusura o della  restrizione  della  propria  attivita'  operata  in
attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente  per
l'emergenza coronavirus; 
    ((b) per l'accesso al Fondo non  e'  richiesta  la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e  sono
ammissibili mutui  di  importo  non  superiore  a  400.000  euro.  La
sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i
mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate; 
    b-bis) la  sospensione  del  pagamento  delle  rate  puo'  essere
concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 48, lettera c),  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147.)) 
  2. Il comma 478, dell'articolo 2 della ((legge 24 dicembre 2007, n.
244)), e' sostituito dal seguente: 
  « 478. Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari  o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50%
degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di
sospensione.». 
  ((2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  « c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario  di  lavoro
per  un  periodo  di  almeno   trenta   giorni,   anche   in   attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione  dei  trattamenti
di sostegno del reddito ».)) 
  3.  ((Con  decreto))  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate  le  necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 475 della ((legge n. 244 del 2007)) sono assegnati 400  milioni
di euro per il 2020, da riversare  sul  conto  di  tesoreria  di  cui
all'art.  8  del  regolamento  di  cui  ((al  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132)). 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.