((Art. 54-quater 
 
 Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura 
 
  1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate  dei  mutui,  concessi  in
favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono  rimborsate  prolungando  il
piano  di  ammortamento  originariamente  stabilito.  Sono   altresi'
sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto  piano
le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non  pagate.
Gli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  6.360.000  euro  per
l'anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo  14.
Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi
dell'articolo 126. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  83,  fino  al  31
dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui
di cui al comma 1.))