Art. 56 
 
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole  e  medie  imprese
                  colpite dall'epidemia di COVID-19 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta  come  evento  eccezionale   e   di   grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate
dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese,  come  definite  al  comma  5,
possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle
esposizioni  debitorie  nei  confronti  di  banche,  di  intermediari
finanziari previsti ((dall'articolo 106 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385)),  e  degli  altri
soggetti abilitati alla concessione di  credito  in  Italia  -  delle
seguenti misure di sostegno finanziario: 
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio
2020 o, ((se successivi)), a quella  di  pubblicazione  del  presente
decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata  sia  per
quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o
in parte fino al 30 settembre 2020; 
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30  settembre  2020  i  contratti  sono  prorogati,   unitamente   ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino  al  30
settembre 2020 alle medesime condizioni; 
    c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale,
anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,  il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di
rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione   e'
dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna
formalita', secondo modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o
maggiori oneri per entrambe le parti; e' facolta'  delle  ((Imprese))
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 
  3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della
dichiarazione  con  la  quale  l'Impresa   autocertifica   ai   sensi
dell'((articolo 47 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)), di aver  subito  in  via
temporanea carenze di  liquidita'  quale  conseguenza  diretta  della
diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di  pubblicazione  del
presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile  agli  intermediari
creditizi. 
  5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le
microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese  come  definite  dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, aventi sede in Italia. 
  6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con
indicazione dell'importo massimo  garantito,  le  operazioni  oggetto
delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza
valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di
euro, garantisce: 
    a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi,  alla
data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data
di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2,
lettera a); 
    b) per un importo pari al 33 per cento i  prestiti  e  gli  altri
finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b); 
    c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei  mutui
e degli altri finanziamenti  a  rimborso  rateale  o  dei  canoni  di
leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che  siano
state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). 
  Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2,  ((lettere
a), b) e c) )), sono realizzate senza  preventiva  autorizzazione  da
parte  dei  suddetti  soggetti  e  con  automatico  allungamento  del
contratto di provvista in relazione al prolungamento  dell'operazione
di finanziamento, alle stesse  condizioni  del  contratto  originario
nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti   agevolati    previa
comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni   puo'
provvedere  a  fornire  le  eventuali  integrazioni  alle   modalita'
operative. 
  7. La garanzia della sezione speciale ((del)) Fondo di cui al comma
6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito. La garanzia
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale
dei maggiori utilizzi delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle
rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla
garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un  importo  non
inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della
sezione speciale. 
  8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta ((dai soggetti
finanziatori)) se siano state avviate, nei diciotto  mesi  successivi
al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2,  le  procedure
esecutive ((in relazione: 1) all'inadempimento))  totale  o  parziale
delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);  ((2)  al  mancato))
pagamento,  anche  parziale,  delle  somme  dovute  per  capitale   e
interessi relative ai  prestiti  prorogati  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b); ((3) all'inadempimento)) di una o piu' rate di prestiti o
canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera  c).  In  tal
caso,  ((i  soggetti  finanziatori))  possono  inviare  al  Fondo  di
garanzia per  le  PMI  la  richiesta  di  escussione  della  garanzia
riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui  al  comma  2,
lettere a), b) e c) corredata da una stima  della  perdita  finale  a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,  lettera  c),
la garanzia e' attivabile, con i medesimi presupposti di  cui  sopra,
nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni  di  leasing  sospesi
sino al ((30 settembre 2020)). Il Fondo di  garanzia,  verificata  la
legittimita' della  richiesta,  provvede  ad  aggiornare  i  relativi
accantonamenti. 
  9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la   legittimita'   della
richiesta,  provvede   a   liquidare   ((in   favore   del   soggetto
finanziatore)), entro 90 giorni, un anticipo pari al  50%  del  minor
importo  tra  la  quota  massima  garantita  dalla  Sezione  speciale
prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a
carico del Fondo di cui al comma 8. 
  10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo'
richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento   delle   procedure
esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di
escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data
di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
soggetti beneficiari della garanzia. 
  11.  La  garanzia  ((prevista  dal))  presente  articolo  opera  in
conformita' all'autorizzazione  della  Commissione  europea  prevista
((ai  sensi  all'articolo  108))  del  Trattato   sul   Funzionamento
dell'Unione Europea. Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge  possono  essere  integrate  le  disposizioni
operative del Fondo di cui all'art. 2, comma  100,  lett.  a),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.