Art. 57 
 
Supporto  alla  liquidita'  delle  imprese   colpite   dall'emergenza
           epidemiologica mediante meccanismi di garanzia 
 
  1. Al fine  di  supportare  la  liquidita'  delle  imprese  colpite
dall'emergenza epidemiologica da « Covid-19 », le esposizioni assunte
da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di
prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle  banche
e degli altri soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che  hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata  emergenza,
operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del
comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla  garanzia
del Fondo di cui all'art. 2, comma 100,  lett.  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia  dello
Stato. La garanzia dello Stato  e'  rilasciata  in  favore  di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per  cento
dell'esposizione assunta, e' a prima domanda, orientata  a  parametri
di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e  conforme  con
la normativa di riferimento dell'Unione europea. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  stabiliti
criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia  di
cui al  comma  1  e  la  relativa  procedura  di  escussione  e  sono
individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1,
assicurando comunque complementarieta' con il Fondo  di  garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle  garanzie
dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione  iniziale
di 500 milioni di euro per l'anno 2020.  E'  autorizzata  allo  scopo
l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione
del Fondo puo' essere affidata  a  societa'  a  capitale  interamente
pubblico ai sensi ((dell'articolo 19, comma 5, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102)). La dotazione del fondo, sul quale sono versate
le  commissioni  che  ((la  Cassa  depositi  e  prestiti))  paga  per
l'accesso alla garanzia,  puo'  essere  incrementata  anche  mediante
versamento di contributi da parte  delle  amministrazioni  statali  e
degli enti territoriali. Le commissioni e  i  contributi  di  cui  al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere ((riassegnati)) al Fondo. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.