Art. 59 
 
Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di  beni
            necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19 
 
  1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza  derivante  dalla
diffusione del COVID-19, ferma restando  l'operativita'  di  sostegno
all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
143, SACE Spa  e'  autorizzata  a  rilasciare  garanzie  e  coperture
assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti  della  garanzia
dello Stato, in favore  di  fornitori  esteri  per  la  vendita  alle
Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per  il
COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni  possono  essere  rilasciate
anche a banche  nazionali,  nonche'  a  banche  estere  od  operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi  di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita',  per
crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento  delle
suddette attivita', ((nonche' di quelle)) connesse o strumentali.  Le
modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da
SACE Spa, in base  alle  proprie  regole  di  governo  e  nei  limiti
specifici  indicati  annualmente  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato.