Art. 14 
 
 
                Settori ammissibili per l'attivazione 
              dei Fondi di stabilizzazione del reddito 
 
  1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e  secondo  le
modalita' stabilite dal presente capo,  le  quote  di  adesione  alla
copertura mutualistica versate dagli agricoltori  aderenti  ai  Fondi
per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale,  formalmente
riconosciuti   dall'autorita'   competente,    nonche'    le    spese
amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al  massimo
su un triennio in misura decrescente. 
  2.  Ai  fini  della  copertura  mutualistica  dei  rischi  agricoli
sull'intero territorio nazionale  per  l'anno  2020,  si  considerano
assoggettabili  i  settori  indicati  nell'allegato  1  al   presente
decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 
  3. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a  seguito
del verificarsi di una crisi di mercato che determina una  variazione
negativa di reddito nel settore  coperto  dal  fondo;  la  variazione
viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9. 
  4. La definizione del reddito settoriale  ammissibile  al  sostegno
dello strumento di stabilizzazione, e' riportata nell'allegato  3  al
presente decreto.