Art. 16 Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale 1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale e' riferita all'anno solare. 2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al venti per cento del reddito medio annuo, conformemente all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o quantita' di prodotto prestabilita). 3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art. 15. 4. La copertura mutualistica puo' essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno. 5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al settanta per cento, e comunque non al di sotto del venti per cento, la perdita di reddito subita dall'agricoltore.