Art. 17 
 
Contenuti delle domande di adesione alla copertura  mutualistica  per
  la stabilizzazione del reddito e altre informazioni. 
 
  1. Nella domanda di adesione  alla  copertura  mutualistica,  ferme
restando le disposizioni di cui  al  decreto  ministeriale  5  maggio
2016, n. 10158, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  deve
essere tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la
durata  della  copertura  mutualistica,  il  valore  assoggettato   a
copertura, la tariffa applicata, l'importo della  quota  di  adesione
alla  copertura  mutualistica  e  relative  modalita'  e  termini  di
pagamento, la soglia di danno  e/o  la  franchigia,  la  presenza  di
coperture assicurative  e  mutualistiche  integrative  non  agevolate
aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori  e  quantita'
non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le  modalita'  e  le
tempistiche di erogazione  dell'indennizzo  con  espressa  previsione
che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la  liquidazione
sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo. 
  2.  La  domanda  di  adesione  alla  copertura  mutualistica  deve,
altresi', indicare il  valore  del  reddito  medio  dell'imprenditore
agricolo nel  triennio  precedente  o  del  reddito  medio  triennale
calcolato sui  cinque  anni  precedenti,  escludendo  l'anno  con  il
reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato.