Art. 20 
 
 
                         Modifiche al Piano 
 
  1. Con successivo decreto ministeriale, previa  comunicazione  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome, possono essere apportate modifiche o  integrazioni
alle  disposizioni  inserite  nel  presente  provvedimento,  tese   a
recepire eventuali modifiche  apportate  al  programma  nazionale  di
sviluppo  rurale,  o  per  effetto  di  modifiche   delle   normative
nazionali, nonche' di eventuali esigenze di  razionalizzazione  della
spesa pubblica, di ampliamento della  copertura  assicurativa,  anche
con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e
strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate. 
  2. Gli allegati al presente decreto possono essere  modificati  con
decreto del direttore generale dello sviluppo rurale. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 8 aprile 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 257