Art. 15 Disposizioni finali 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione. 2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono (( adottare )) ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III (( non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il comma e dell'art. 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»