Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I  e  II  del
presente decreto,  sono  fatte  salve  le  competenze  delle  Regioni
Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano provvedono alle finalita'  del  presente  decreto,  anche  in
merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2  e  3,  ai  sensi  dello
Statuto e delle relative norme di attuazione. 
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I  e  II  del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  il
Ministro  delegato  in  materia  di  sport  possono  ((  adottare  ))
ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo  III  ((  non  devono
derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma e dell'art. 17 della legge n. 400
          del 23 agosto 1988 «Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri»: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»