Art. 49 bis 
 
 
Fondo di garanzia per le PMI nei comuni  di  cui  all'allegato  1  al
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 
 
  1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2  marzo
2020, in favore delle piccole e medie imprese,  ivi  comprese  quelle
del settore agroalimentare, con sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori dei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo gratuito e con priorita'
sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per  singola
impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta  la
percentuale  massima  di  copertura  e'   pari   all'80   per   cento
dell'ammontare di  ciascuna  operazione  di  finanziamento.  Per  gli
interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura  e'
pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi  o  da  altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80  per  cento.
Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  nel  rispetto
della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate
in aree diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione
dell'impatto  economico   eccezionale   subito   in   ragione   della
collocazione  geografica  limitrofa  alle   medesime   aree,   ovvero
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo
in aree particolari. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 1° marzo 2020 si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 19. 
              Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
                "100. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."