Art. 50 Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR 1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499. » le seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »; b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499. » le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio». 2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 18 aprile 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 18 giugno 2020 ».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dei commi 496 e 497 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: "496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio. 497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 e' commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio." Si riporta il testo del comma 237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: "237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 giugno 2020."