Art. 50 
 
 
 Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR 
 
  1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole:  «  comma  499.  »  le
seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del  piano
di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo  nel  limite  massimo
del  40  per  cento  dell'importo  dell'indennizzo  deliberato  dalla
Commissione  tecnica   a   seguito   del   completamento   dell'esame
istruttorio »; 
    b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole:  «  comma  499.  »  le
seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione  del
piano di riparto, puo' essere  corrisposto  un  anticipo  nel  limite
massimo del 40  per  cento  dell'importo  dell'indennizzo  deliberato
dalla Commissione tecnica  a  seguito  del  completamento  dell'esame
istruttorio». 
  2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  le
parole: « 18 aprile 2020 » sono sostituite  con  le  seguenti:  «  18
giugno 2020 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 496 e 497 dell'articolo 1
          della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,   come
          modificato dalla presente legge: 
                "496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti  di
          cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento  del  costo
          di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero  del  prezzo
          medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri  fiscali
          sostenuti  anche  durante  il  periodo  di  possesso  delle
          azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
          per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
          entro tale limite,  puo'  essere  incrementata  qualora  in
          ciascuno  degli  anni  2019,   2020   e   2021   le   somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al  comma  499.
          All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
          riparto, puo' essere corrisposto  un  anticipo  nel  limite
          massimo  del  40  per  cento  dell'importo  dell'indennizzo
          deliberato  dalla  Commissione  tecnica   a   seguito   del
          completamento dell'esame istruttorio. 
                497.    La    misura    dell'indennizzo    per    gli
          obbligazionisti  subordinati  di  cui  al  comma   494   e'
          commisurata al 95 per cento del costo di acquisto,  inclusi
          gli oneri fiscali, entro il limite massimo  complessivo  di
          100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale  del
          95 per cento, entro tale limite, puo'  essere  incrementata
          qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021  le  somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al  comma  499.
          All'obbligazionista, in attesa  della  predisposizione  del
          piano di riparto, puo' essere corrisposto un  anticipo  nel
          limite   massimo   del   40    per    cento    dell'importo
          dell'indennizzo  deliberato  dalla  Commissione  tecnica  a
          seguito del completamento dell'esame istruttorio." 
              Si riporta il testo del comma 237 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                "237. Il termine previsto ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  scade  il
          18 giugno 2020."