Art. 51 
 
 
Misure per il contenimento dei costi per le PMI  della  garanzia  dei
                 confidi di cui all'art.112 del TUB 
 
  1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di
quelle a  titolo  di  sanzione,  dai  confidi  all'Organismo  di  cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  sono  deducibili  dai   contributi   previsti   al   comma   22
dell'articolo  13  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  3-bis  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli
Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 112-bis  e  113  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
                "Art. 112-bis Organismo per la tenuta dell'elenco dei
          confidi 
                1. E' istituito  un  Organismo,  avente  personalita'
          giuridica di diritto privato, con autonomia  organizzativa,
          statutaria  e  finanziaria  competente  per   la   gestione
          dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1.  Il  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze   approva   lo   Statuto
          dell'Organismo,  sentita  la  Banca  d'Italia,   e   nomina
          altresi'   un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
          controllo. 
                2. L'Organismo svolge ogni attivita'  necessaria  per
          la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi
          a carico degli iscritti, entro il  limite  del  cinque  per
          mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e  le
          altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul
          rispetto, da parte degli  iscritti,  della  disciplina  cui
          sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma  2.
          Nell'esercizio  di  tali  attivita'  puo'  avvalersi  delle
          Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
          Organizzazioni nazionali di impresa. 
                3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
          puo' chiedere agli iscritti  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini, e puo' effettuare ispezioni. 
                4.  L'Organismo  puo'   disporre   la   cancellazione
          dall'elenco: 
                  a)   qualora   vengano   meno   i   requisiti   per
          l'iscrizione; 
                  b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
                  c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi
          del comma 2; 
                  d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi  per
          un periodo di tempo non inferiore a un anno. 
                5.  Fermo  restando  le  disposizioni   di   cui   al
          precedente comma, l'Organismo, puo' imporre  agli  iscritti
          il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre  la
          riduzione delle attivita' per  violazioni  di  disposizioni
          legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
                6. La Banca d'Italia  vigila  sull'Organismo  secondo
          modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri  di
          proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
          con  la  finalita'  di   verificare   l'adeguatezza   delle
          procedure   interne   adottate   dall'Organismo   per    lo
          svolgimento della propria attivita'. 
                7. Su proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La  Banca
          d'Italia   provvede   agli   adempimenti   necessari   alla
          ricostituzione  degli  organi  di  gestione   e   controllo
          dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa,  se
          necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
          Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di  uno  o  piu'
          componenti degli organi di gestione e controllo in caso  di
          grave inosservanza  dei  doveri  ad  essi  assegnati  dalla
          legge, dallo statuto o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,
          nonche' dei provvedimenti specifici e di  altre  istruzioni
          impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero   in   caso   di
          comprovata inadeguatezza, accertata dalla  Banca  d'Italia,
          all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 
                8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, disciplina: 
                  a)  la  struttura,  i  poteri  e  le  modalita'  di
          funzionamento   dell'Organismo   necessari   a   garantirne
          funzionalita' ed efficienza; 
                  b)   i   requisiti,   ivi   compresi   quelli    di
          professionalita'  e  onorabilita',  dei  componenti   degli
          organi di gestione e controllo dell'Organismo. 
                8-bis. Le Autorita' di vigilanza e  l'Organismo,  nel
          rispetto  delle  proprie  competenze,   collaborano   anche
          mediante  lo  scambio  di   informazioni   necessarie   per
          l'espletamento delle rispettive funzioni e  in  particolare
          per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
          conferiti nei confronti dei soggetti iscritti  nell'elenco.
          La  trasmissione  di  informazioni  all'Organismo  per   le
          suddette finalita' non costituisce violazione  del  segreto
          d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza." 
                "Art.    113    Controlli    sull'elenco     previsto
          dall'articolo 111 
                1.  La  Banca  d'Italia   tiene   l'elenco   previsto
          dall'articolo 111 e vigila  sul  rispetto  da  parte  degli
          iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai
          sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo'  chiedere
          agli iscritti la comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
          trasmissione di  atti  e  documenti,  fissando  i  relativi
          termini, nonche' effettuare ispezioni. 
                2. La Banca d'Italia puo' disporre  la  cancellazione
          dall'elenco: 
                  a)   qualora   vengano   meno   i   requisiti   per
          l'iscrizione; 
                  b) qualora risultino gravi violazioni di  norme  di
          legge e delle disposizioni emanate ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo; 
                  c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi  per
          un periodo di tempo non inferiore a un anno. 
                3. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  2,  la
          Banca d'Italia puo' imporre agli  iscritti  il  divieto  di
          intraprendere nuove  operazioni  o  disporre  la  riduzione
          delle attivita' per violazioni di disposizioni  legislative
          o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
                4.  Quando  il  numero  di  iscritti  nell'elenco  e'
          sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo,
          esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con  il  medesimo
          decreto ne sono nominati i componenti.  L'Organismo  svolge
          ogni attivita'  necessaria  per  la  gestione  dell'elenco;
          determina la misura dei contributi a carico degli iscritti,
          entro il limite del cinque  per  mille  dell'ammontare  dei
          prestiti concessi; riscuote i contributi e le  altre  somme
          dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila  sul  rispetto
          da  parte  degli  iscritti  della   disciplina   cui   sono
          sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma  5.  Per
          l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1,
          2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo  dall'avvio
          della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra'
          essere  disposta  dall'Organismo  anche  per   il   mancato
          pagamento del contributo e delle  altre  somme  dovute  per
          l'iscrizione nell'elenco. 
                5. Si applica l'articolo 112-bis, commi  6,  7,  8  e
          8-bis." 
              Si riporta il testo del comma 22 dell'articolo  13  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
                "Art.  13  (Disciplina  dell'attivita'  di   garanzia
          collettiva dei fidi) 
                1. - 21. (Omissis) 
                22. I  confidi  aderenti  ad  un  fondo  di  garanzia
          interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro  un
          mese  dall'approvazione   del   bilancio,   un   contributo
          obbligatorio  pari  allo  0,5  per  mille  delle   garanzie
          concesse nell'anno a fronte di finanziamenti  erogati.  Gli
          statuti  dei  fondi  di  garanzia  interconsortili  possono
          prevedere un contributo piu' elevato." 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  20
          del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141  (Attuazione
          della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
          ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI  del  testo
          unico bancario (decreto legislativo n.  385  del  1993)  in
          merito alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario, degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
          mediatori creditizi): 
                "Art.   20   Contenuto   dell'autonomia   finanziaria
          dell'Organismo 
                1. - 3. (Omissis) 
                3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti
          con i terzi, e' disciplinata  dal  codice  civile  e  dalle
          altre norme applicabili alle persone giuridiche di  diritto
          privato.   E'   in   ogni   caso   esclusa   l'applicazione
          all'Organismo delle norme vigenti in materia  di  contratti
          pubblici e di pubblico impiego."