Art. 52 
 
 
Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva  (UE)  2019/2177
  del Parlamento europeo e del Consiglio del  18  dicembre  2019  che
  modifica  la  direttiva  2009/138/CE,  in  materia  di  accesso  ed
  esercizio delle attivita' di  assicurazione  e  di  riassicurazione
  (Solvibilita' II) 
 
  1. All'articolo 36-septies  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    « 9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al  comma  8
e' applicato quando la differenza descritta  al  medesimo  comma  sia
positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli  85
punti base.» 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  36-septies   del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle
          assicurazioni  private),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                "Art. 36-septies. Aggiustamento  per  la  volatilita'
          della  pertinente  struttura  per  scadenza  dei  tassi  di
          interesse privi di rischio 
                1. L'impresa puo' applicare un aggiustamento  per  la
          volatilita'   (volatility   adjustment)   alla   pertinente
          struttura per scadenza dei  tassi  di  interesse  privi  di
          rischio ai fini del calcolo della  migliore  stima  di  cui
          all'articolo 36-ter, commi da 2 a  5,  nel  rispetto  delle
          disposizioni di cui all'articolo 36-octies. 
                2.   Per    ognuna    delle    valute    interessate,
          l'aggiustamento  per  la   volatilita'   della   pertinente
          struttura per scadenza dei  tassi  di  interesse  privi  di
          rischio, di cui al comma 1, si basa  sullo  spread  tra  il
          tasso di interesse ottenibile dagli attivi  inclusi  in  un
          portafoglio di riferimento per la valuta in questione  e  i
          tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi  di
          interesse privi di rischio per la medesima valuta. 
                3. Il portafoglio di riferimento per  una  valuta  e'
          rappresentativo degli attivi  denominati  nella  valuta  in
          questione che l'impresa pone  a  copertura  della  migliore
          stima degli impegni di assicurazione e  di  riassicurazione
          denominati nella medesima valuta. 
                4. L'aggiustamento per la volatilita'  dei  tassi  di
          interesse privi di rischio e' pari al 65  per  cento  dello
          spread valutario (currency spread) corretto per il rischio. 
                5. Lo spread valutario corretto per  il  rischio,  di
          cui al comma 4, e' calcolato come differenza tra lo  spread
          di cui al comma 2 e la quota dello  stesso  attribuibile  a
          una  valutazione  realistica  delle  perdite  attese,   del
          rischio di credito non previsto o di altri rischi  connessi
          agli attivi. 
                6. L'aggiustamento per la volatilita' si  applica  ai
          soli tassi di interesse privi di rischio o della  struttura
          per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione,  di  cui
          all'articolo 36-quater, comma 3. 
                7. L'estrapolazione della  pertinente  struttura  per
          scadenza dei tassi di interesse privi di  rischio  si  basa
          sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6. 
                8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per
          la volatilita' dei tassi di interesse privi di  rischio  di
          cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta  del  paese
          prima dell'applicazione del fattore del 65  per  cento,  e'
          aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country
          spread) corretto per il rischio e il  doppio  dello  spread
          valutario corretto per il rischio. 
                9. A decorrere dall'esercizio 2019,  fatte  salve  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  36-octies,  comma   1,
          l'aumento  di  cui  al  comma  8  e'  applicato  quando  la
          differenza descritta al medesimo comma sia  positiva  e  lo
          spread nazionale corretto per  il  rischio  superi  gli  85
          punti base. 
                10.  L'impresa   applica   l'aggiustamento   per   la
          volatilita' maggiorata  al  calcolo  della  migliore  stima
          degli impegni di assicurazione e di riassicurazione  legati
          a  contratti  commercializzati  nel  mercato  nazionale  in
          questione. 
                11. Lo spread nazionale corretto per  il  rischio  e'
          calcolato come quello valutario corretto per il rischio  in
          relazione alla valuta  del  paese,  ma  sulla  base  di  un
          portafoglio di riferimento che  sia  rappresentativo  degli
          attivi  in  cui  ha  investito  l'impresa  ai  fini   della
          copertura   della   migliore   stima   degli   impegni   di
          assicurazione  e  di  riassicurazione  legati  a  contratti
          commercializzati  nel  mercato  nazionale  in  questione  e
          denominati nella sua valuta. 
                12. L'impresa  non  applica  l'aggiustamento  per  la
          volatilita' in relazione agli impegni di  assicurazione  la
          cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi  di
          rischio per il calcolo della migliore stima  degli  impegni
          stessi comprende un aggiustamento di  congruita'  ai  sensi
          dell'articolo 36-quinquies. 
                13.  In  deroga  all'articolo  45-ter,  il  requisito
          patrimoniale di solvibilita' non comprende  il  rischio  di
          perdita di fondi propri  di  base  derivante  da  modifiche
          dell'aggiustamento per la volatilita'."