Art. 54
Attuazione del Fondo solidarieta' mutui « prima casa », cd. « Fondo
Gasparrini »
1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n.
244:
a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver
registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente
la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21
febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un
trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del
fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o
della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle
disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza
coronavirus;
b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono
ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La
sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i
mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa
anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
« 478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o
finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del
mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50%
degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione.».
2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
di sostegno del reddito ».
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2,
comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400 milioni di
euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art.
8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi da 475 a 480
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come
modificato della presente legge:
"475. E' istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.
476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto
di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, questi puo' chiedere la sospensione del
pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un
periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi
nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la
durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per
esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
della sospensione. Al termine della sospensione, il
pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la
periodicita' originariamente previsti dal contratto, salvo
diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive.
476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si
applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai
sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di
perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di
sospensione purche' tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi.
477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione
a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di
cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso.
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari
bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su
richiesta del mutuatario che intende avvalersi della
facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite
dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli
interessi compensativi nella misura pari al 50% degli
interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione.
479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore
all'80 per cento;
c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione
dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta
giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti
di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
480. Con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della solidarieta' sociale, sono stabilite le norme di
attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479."
Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa):
"Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."
"Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."
Si riporta il testo del comma 48 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia
per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del
Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di
contributi da parte delle regioni e di altri enti e
organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa
depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di
soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura
massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro con delega alle
politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni
alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia
della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per
l'operativita' della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale."
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n.
132 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di
solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa,
ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24
dicembre 2007, n. 244):
"Art. 8 Risorse finanziarie del Fondo
1. Le risorse del Fondo, ivi comprese le eventuali
disponibilita' rivenienti per effetto della disposizione di
cui all'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, affluiscono in un apposito
conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato
per le finalita' di cui al presente regolamento, secondo le
modalita' indicate nel disciplinare di cui all'articolo 5,
comma 4.
2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui
al comma 1 e' tenuto alla resa del conto ai sensi degli
articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato."