Art. 54 ter 
 
 
       Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa 
 
  1.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  in  tutto  il  territorio  nazionale  e'
sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ogni
procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare,   di   cui
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto
l'abitazione principale del debitore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  555  del  Codice  di
          procedura civile: 
                "Art. 555. Forma del pignoramento. 
                Il  pignoramento  immobiliare  si   esegue   mediante
          notificazione al debitore e successiva trascrizione  di  un
          atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi
          richiesti   dal   Codice   civile   per    l'individuazione
          dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che
          si  intendono  sottoporre  a  esecuzione,  e  gli   si   fa
          l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. 
                Immediatamente  dopo  la  notificazione   l'ufficiale
          giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le  note
          di trascrizione al  competente  conservatore  dei  registri
          immobiliari, che trascrive l'atto  e  gli  restituisce  una
          delle note. 
                Le attivita' previste nel  comma  precedente  possono
          essere compiute anche dal creditore  pignorante,  al  quale
          l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare  gli
          atti di cui sopra."