Art. 56 
 
 
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole  e  medie  imprese
                  colpite dall'epidemia di COVID-19 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta  come  evento  eccezionale   e   di   grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate
dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese,  come  definite  al  comma  5,
possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle
esposizioni  debitorie  nei  confronti  di  banche,  di  intermediari
finanziari previsti dall'articolo 106  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti
abilitati alla concessione di credito  in  Italia  -  delle  seguenti
misure di sostegno finanziario: 
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio
2020 o,  se  successivi,  a  quella  di  pubblicazione  del  presente
decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata  sia  per
quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o
in parte fino al 30 settembre 2020; 
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30  settembre  2020  i  contratti  sono  prorogati,   unitamente   ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino  al  30
settembre 2020 alle medesime condizioni; 
    c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale,
anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,  il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di
rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione   e'
dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna
formalita', secondo modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o
maggiori oneri per entrambe  le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 
  3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della
dichiarazione  con  la  quale  l'Impresa   autocertifica   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di  aver  subito  in  via
temporanea carenze di  liquidita'  quale  conseguenza  diretta  della
diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di  pubblicazione  del
presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile  agli  intermediari
creditizi. 
  5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le
microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese  come  definite  dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, aventi sede in Italia. 
  6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con
indicazione dell'importo massimo  garantito,  le  operazioni  oggetto
delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza
valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di
euro, garantisce: 
    a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi,  alla
data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data
di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2,
lettera a); 
    b) per un importo pari al 33 per cento i  prestiti  e  gli  altri
finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b); 
    c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei  mutui
e degli altri finanziamenti  a  rimborso  rateale  o  dei  canoni  di
leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che  siano
state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). 
  Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al  comma  2,  lettere
a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte
dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto  di
provvista  in   relazione   al   prolungamento   dell'operazione   di
finanziamento,  alle  stesse  condizioni  del  contratto   originario
nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti   agevolati    previa
comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni   puo'
provvedere  a  fornire  le  eventuali  integrazioni  alle   modalita'
operative. 
  7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al  comma  6
ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito.  La  garanzia
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale
dei maggiori utilizzi delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle
rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla
garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un  importo  non
inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della
sezione speciale. 
  8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta  dai  soggetti
finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi  al
termine delle misure di sostegno di cui  al  comma  2,  le  procedure
esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale  delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al  mancato  pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi  relative
ai  prestiti  prorogati  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b);   3)
all'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di  leasing
sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In  tal  caso,  i  soggetti
finanziatori possono inviare al Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai  prestiti  e  agli
altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c)  corredata
da una stima  della  perdita  finale  a  carico  del  Fondo.  Per  la
fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile,
con i medesimi presupposti di  cui  sopra,  nei  limiti  dell'importo
delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020.
Il Fondo di garanzia, verificata  la  legittimita'  della  richiesta,
provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. 
  9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la   legittimita'   della
richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto  finanziatore,
entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del  minor  importo  tra  la
quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e
il 33 per cento della perdita finale stimata a carico  del  Fondo  di
cui al comma 8. 
  10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo'
richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento   delle   procedure
esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di
escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data
di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
soggetti beneficiari della garanzia. 
  11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformita'
all'autorizzazione  della  Commissione  europea  prevista  ai   sensi
all'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo  di  cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
662. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (25
          marzo  1957)  e'  pubblicato  nella  GUUE  n.  C  326   del
          26/10/2012. 
                
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  106  del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
                "Art. 106 Albo degli intermediari finanziari 
                1.   L'esercizio   nei   confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico." 
              Il  testo  dell'articolo  47  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 54. 
              La  Raccomandazione  della   Commissione   europea   n.
          2003/361/CE del 6 maggio  2003  relativa  alla  definizione
          delle microimprese, piccole e medie imprese  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124. 
              Il testo del comma 100  dell'articolo  2  della  citata
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 49-bis.