Art. 59 
 
 
Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di  beni
  necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19 
 
  1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza  derivante  dalla
diffusione del COVID-19, ferma restando  l'operativita'  di  sostegno
all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
143, SACE Spa  e'  autorizzata  a  rilasciare  garanzie  e  coperture
assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti  della  garanzia
dello Stato, in favore  di  fornitori  esteri  per  la  vendita  alle
Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per  il
COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni  possono  essere  rilasciate
anche a banche  nazionali,  nonche'  a  banche  estere  od  operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi  di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita',  per
crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento  delle
suddette attivita', nonche' di  quelle  connesse  o  strumentali.  Le
modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da
SACE Spa, in base  alle  proprie  regole  di  governo  e  nei  limiti
specifici  indicati  annualmente  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143  recante
          "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c),  e  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59" e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 13 maggio 1998, n. 109.