Art. 17 Diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario 1. Al fine di accelerare il rilancio delle attivita' economiche delle aree rurali colpite dalla diffusione della Xylella fastidiosa, anche attraverso il sostegno di attivita' volte alla valorizzazione del legno d'olivo sul territorio, del paesaggio, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, nonche' incentivare l'accorpamento fondiario nelle aree dove la frammentazione della proprieta' rappresenta un limite allo sviluppo, la dotazione dei gruppi di azione locale individuati dalla Regione Puglia nell'ambito della programmazione 2014-2020 e' incrementata di 5 milioni di euro. 2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22.