Art. 17 
 
                Diversificazione dell'economia rurale 
                      e accorpamento fondiario 
 
  1. Al fine di accelerare il  rilancio  delle  attivita'  economiche
delle aree rurali colpite dalla diffusione della Xylella  fastidiosa,
anche attraverso il sostegno di attivita' volte  alla  valorizzazione
del legno d'olivo sul  territorio,  del  paesaggio,  alle  condizioni
stabilite dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  nonche'  incentivare
l'accorpamento fondiario nelle  aree  dove  la  frammentazione  della
proprieta' rappresenta un limite  allo  sviluppo,  la  dotazione  dei
gruppi di azione locale individuati dalla Regione Puglia  nell'ambito
della programmazione 2014-2020 e' incrementata di 5 milioni di euro. 
  2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi  sono
stabiliti con provvedimento del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale,  previo
parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22.