Art. 14 
 
               Procedure per l'inclusione unilaterale 
                      di altre attivita' e gas 
 
  1. Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta
di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad  attivita'
ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato  I,  tenuto  conto
dei criteri  pertinenti,  in  particolare,  delle  ripercussioni  sul
mercato interno,  della  potenziale  distorsione  della  concorrenza,
dell'integrita' ambientale del sistema unionale e  dell'affidabilita'
del sistema di monitoraggio  e  di  comunicazione  previsto,  purche'
l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto  serra  sia  approvata
dalla Commissione europea, in conformita' agli atti delegati  che  la
Commissione stessa adotta. 
  2. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea  l'adozione
di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle
emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra  che
non sono  elencati  come  combinazione  all'allegato  I,  qualora  il
monitoraggio  e  la  comunicazione  possono  essere  realizzati   con
sufficiente accuratezza.