Art. 17 Domanda di modifica dell'autorizzazione 1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto. 2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione gia' esistente nei seguenti casi: a) modifica dell'identita' del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato; b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso; c) ampliamenti e riduzioni della capacita' dell'impianto; d) fusioni e scissioni; e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative; f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.