Art. 17 
 
               Domanda di modifica dell'autorizzazione 
 
  1.   I   gestori   degli   impianti   che    sono    in    possesso
dell'autorizzazione  ad  emettere  gas  serra  hanno   l'obbligo   di
presentare  al  Comitato   domanda   di   modifica   della   medesima
autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno  sessanta  giorni
prima della data nella quale la modifica ha effetto. 
  2. I gestori degli impianti  inviano  al  Comitato  la  domanda  di
modifica della autorizzazione gia' esistente nei seguenti casi: 
    a) modifica dell'identita' del gestore comunicata contestualmente
dal nuovo e dal vecchio gestore.  Il  vecchio  gestore  mantiene  gli
obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di  pubblicazione
della deliberazione del Comitato; 
    b) modifica alla natura  o  al  funzionamento  dell'impianto  che
determini  un  cambiamento  nell'assegnazione  ovvero  del  piano  di
monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso; 
    c) ampliamenti e riduzioni della capacita' dell'impianto; 
    d) fusioni e scissioni; 
    e) modifica del piano di  monitoraggio  a  seguito  di  modifiche
significative; 
    f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito
di modifiche significative.