Art. 19 
 
                     Revoca dell'autorizzazione 
 
  1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata: 
    a) nel caso in cui  il  gestore  comunichi  la  cessazione  delle
attivita' ai sensi dell'articolo 26; 
    b) nel caso di revoca dell'autorizzazione  ambientale  integrata,
di cui alla Parte Seconda del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,
n.152. 
 
          Note all'art. 19: 
              - La Parte Seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note  alle  premesse,  e'  cosi'
          rubricata:  «PROCEDURE  PER   LA   VALUTAZIONE   AMBIENTALE
          STRATEGICA   (VAS),   PER   LA   VALUTAZIONE   DELL'IMPATTO
          AMBIENTALE   (VIA)   E   PER   L'AUTORIZZAZIONE   INTEGRATA
          AMBIENTALE (IPPC)».