Art. 23 
 
                     Messa all'asta delle quote 
 
  1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione  gratuita  a
norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE  e
che  non  sono  immesse  nella  riserva  stabilizzatrice  di  mercato
istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio o cancellate  a  norma  dell'articolo  36,  sono  collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale.  Il  quantitativo
delle quote da collocare all'asta e' determinato con decisione  della
Commissione europea. 
  2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile  per  il  collocamento  e
pone in essere,  a  questo  scopo,  tutte  le  attivita'  necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate
a  consentire  alla  piattaforma  d'asta  di  trattenere  le  risorse
necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,  in  conformita'
con le norme unionali. 
  3. I proventi delle aste sono versati al  GSE  sul  conto  corrente
dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express
Transfer System» («TARGET2»). Il GSE  trasferisce  i  proventi  delle
aste ed i relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
presso la  Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento  del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  Ministeri  interessati.
Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento  degli  stati
di previsione interessati, con  vincolo  di  destinazione  in  quanto
derivante da obblighi unionali, ai sensi  e  per  gli  effetti  della
direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo  periodo
del presente comma sono sottoposte a gestione  separata  e  non  sono
pignorabili. 
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3  si  provvede,
previa verifica dei proventi derivanti  dalla  messa  all'asta  delle
quote di cui al comma 1, con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo  a  quello  di  effettuazione
delle  aste.  Il  50%  dei   proventi   delle   aste   e'   assegnato
complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico,  nella
misura  del  70%  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  del  30%  al  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e' riassegnato  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
  6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che
lo  stesso  GSE   sostiene   in   qualita'   di   «responsabile   del
collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al  presente
articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui  proventi  delle
aste ai sensi del comma 7, lettera n). 
  7.  Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attivita'  per
misure aggiuntive rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a
carico della finanza pubblica dalla normativa vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a)  ridurre  le  emissioni  dei  gas  a  effetto   serra,   anche
contribuendo al  Fondo  globale  per  l'efficienza  energetica  e  le
energie rinnovabili e  al  Fondo  di  adattamento,  cosi'  come  reso
operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti  climatici  (COP
14 e COP/MOP 4); 
    b) finanziare attivita' di  ricerca  e  di  sviluppo  e  progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento
ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle  iniziative
realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
    c) sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine  di  rispettare
l'impegno dell'unione europea  in  materia  di  energia  rinnovabile,
nonche'  sviluppare  altre   tecnologie   che   contribuiscano   alla
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura  e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno  dell'Unione  europea  a
incrementare  l'efficienza  energetica,  ai  livelli  convenuti   nei
pertinenti atti legislativi; 
    d) favorire  misure  atte  ad  evitare  la  deforestazione  e  ad
accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in  via  di
sviluppo  che  sono  parte  dell'Accordo  di  Parigi  collegato  alla
Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
    e) trasferire tecnologie e favorire  l'adattamento  agli  effetti
avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; 
    f) favorire il sequestro (di CO2 ) mediante silvicoltura; 
    g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri  e  marini,  a
partire dalle aree e dai siti protetti  nazionali,  internazionali  e
dell'Unione europea, anche  mediante  l'impiego  di  idonei  mezzi  e
strutture  per  il  monitoraggio,  il  controllo   e   il   contrasto
dell'inquinamento; 
    h)   incentivare   la   cattura   e   lo   stoccaggio   geologico
ambientalmente sicuri di CO2 , in  particolare  quello  emesso  dalle
centrali a combustibili fossili solidi e da una serie  di  settori  e
sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; 
    i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico  a
basse emissioni; 
    l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica
e delle tecnologie  pulite  nei  settori  disciplinati  dal  presente
decreto; 
    m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica  e
efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento,  la  cogenerazione
ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni  o  a  fornire  un
sostegno finanziario per  affrontare  le  problematiche  sociali  dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il  fondo  nazionale
efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102»; 
    n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12  e  le
spese amministrative connesse alla gestione del sistema  diverse  dai
costi di cui all'articolo 46, comma 5; 
    o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle  linee
guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230
final con priorita' di assegnazione alle  imprese  accreditate  della
certificazione ISO 50001; 
    p) finanziare  attivita'  a  favore  del  clima  in  paesi  terzi
vulnerabili, tra  cui  l'adattamento  agli  impatti  dei  cambiamenti
climatici; 
    q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento  dei
lavoratori al fine  di  contribuire  a  una  transizione  equa  verso
un'economia a basse  emissioni  di  carbonio,  in  particolare  nelle
regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale,  in
stretto coordinamento con le parti sociali; 
    r)  sostenere  le   azioni   e   le   infrastrutture   funzionali
all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica. 
  8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,  eccedente  il
valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di
100 milioni di euro per il 2020 e di 150  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2021, al  «Fondo  per  la  transizione  energetica  nel
settore industriale» di cui al successivo articolo 29, per finanziare
interventi di decarbonizzazione e di efficientamento  energetico  del
settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni
di euro annui per gli anni  dal  2020  al  2024,  al  «Fondo  per  la
riconversione  occupazionale  nei  territori  in  cui  sono   ubicate
centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo  2013,
n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico.  I  criteri,  le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per
la riconversione occupazionale nei  territori  in  cui  sono  ubicate
centrali a carbone» sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa  degli  stanziamenti
assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si
utilizzano le quote dei proventi delle aste  assegnate  al  Ministero
dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua  copertura
si  utilizzano  le  quote  dei  proventi   assegnate   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  9.  Al   fine   di   consentire   alla   Commissione   europea   la
predisposizione della relazione sul  funzionamento  del  mercato  del
carbonio  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  5,  della  direttiva
2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni  informazione  pertinente
sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima
approvi la relazione. A tale fine, fermo  restando  gli  obblighi  di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni  necessarie
al GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di  responsabile  per  il
collocamento. 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  decisione  (UE)
          2015/1814 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  44  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre  2003,  n.  398  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di debito pubblico. (Testo A),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, Supplemento ordinario, cosi'
          recita: 
              «Art. 44 (L) (Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato). - 1. In coerenza  con  gli  indirizzi  di  politica
          monetaria della Banca centrale, europea il conto denominato
          "Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato",  istituito
          presso la Banca d'Italia, e' trasferito,  con  le  relative
          giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti  Spa,  previa
          stipulazione di  apposita  convenzione  con  il  Ministero.
          Mediante tale convenzione sono stabilite le  condizioni  di
          tenuta  del  conto  e  le  modalita'  di  gestione   e   di
          movimentazione delle giacenze. Il  Fondo  ha  lo  scopo  di
          ridurre, secondo le modalita' previste dal  presente  testo
          unico, la consistenza dei titoli di Stato in  circolazione.
          (L). 
              2. L'amministrazione del Fondo di cui  al  comma  1  e'
          attribuita  al  Ministro,   coadiuvato   da   un   Comitato
          consultivo composto: 
                a)  dal  Direttore  generale  del  Tesoro,   che   lo
          presiede; 
                b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
                c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
                d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L). 
              3. Il Ministro presenta annualmente al  Parlamento,  in
          allegato    al    conto    consuntivo,    una     relazione
          sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
          si applicano le disposizioni della legge 25 novembre  1971,
          n. 1041, e successive modificazioni. (L).». 
              - Per i riferimenti normativi della  legge  4  novembre
          2016, n. 204 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'art.  15  del  decreto  legislativo  4
          luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva  2012/27/UE
          sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le   direttive
          2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE  e
          2006/32/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  luglio
          2014, n. 165, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica).
          - 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica",
          di seguito "Fondo", che opera secondo le modalita'  di  cui
          al comma 2 e per le finalita' di cui al comma 3. Le risorse
          del  fondo  di  cui  all'art.  22,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato  dall'art.
          4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
          l'importo di 5 milioni di  euro  nell'anno  2014  e  di  25
          milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate  nei
          medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio
          per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato degli importi  indicati  al  primo
          periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti  sul  conto
          corrente bancario intestato al  predetto  Fondo,  entro  30
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  per
          l'importo relativo al 2014 ed entro  il  31  marzo  per  il
          2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata: 
                a) per il periodo 2015-2020, a valere  sulle  risorse
          annualmente confluite nel fondo di cui all'art.  22,  comma
          4, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo
          19 agosto 2005, n. 192, secondo  le  modalita'  di  cui  al
          presente  comma,  previa  determinazione  dell'importo   da
          versare con il medesimo decreto di cui  all'art.  5,  comma
          12, lettera a); 
                b) fino a  15  milioni  euro  annui  per  il  periodo
          2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
          fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020  a
          carico del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, a valere sui  proventi  annui  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai  progetti
          energetico  ambientali  cui  all'art.   19,   del   decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          art. 19; 
                b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello
          sviluppo economico o del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  a  valere  sui  proventi
          annui delle aste delle quote di emissione di CO2  destinati
          ai progetti  energetico  ambientali  cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non  diversamente
          impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate. 
              2. Il Fondo  ha  natura  rotativa  ed  e'  destinato  a
          sostenere il  finanziamento  di  interventi  di  efficienza
          energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso
          a forme di partenariato pubblico  -  privato,  societa'  di
          progetto o di scopo appositamente costituite, mediante  due
          sezioni destinate rispettivamente a: 
                a) la concessione di garanzie, su singole  operazioni
          o su portafogli di operazioni finanziarie; 
                b)  l'erogazione  di  finanziamenti,  direttamente  o
          attraverso banche e  intermediari  finanziari,  inclusa  la
          Banca  Europea  degli  Investimenti,  anche   mediante   la
          sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento  di
          tipo chiuso che abbiano come  oggetto  di  investimento  la
          sottoscrizione di titoli di credito di  nuova  emissione  o
          l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di  nuovi
          finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli
          emessi ai  sensi  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,
          nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad
          oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese  e
          ESCO per investimenti per l'efficienza energetica. 
              3. Il Fondo e' destinato  a  favorire,  sulla  base  di
          obiettivi  e  priorita'  periodicamente  stabiliti  e   nel
          rispetto  dei  vincoli  previsti  dalla  vigente  normativa
          comunitaria in materia di aiuti di stato, il  finanziamento
          di  interventi  coerenti  con   il   raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali di efficienza  energetica,  promuovendo
          il  coinvolgimento  di  istituti  finanziari,  nazionali  e
          comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
          condivisione dei  rischi,  con  particolare  riguardo  alle
          seguenti finalita': 
                a)  interventi   di   miglioramento   dell'efficienza
          energetica  degli  edifici  di  proprieta'  della  Pubblica
          Amministrazione; 
                b) realizzazione di reti per il  teleriscaldamento  e
          per il teleraffrescamento; 
                c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture
          pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 
                d)  efficientamento  energetico  di  interi   edifici
          destinati  ad   uso   residenziale,   compresa   l'edilizia
          popolare; 
                e) efficienza energetica e riduzione dei  consumi  di
          energia nei settori dell'industria e dei servizi. 
              4. Gli interventi di  realizzazione  e  ampliamento  di
          reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra
          la data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, possono  avere  accesso  alle
          garanzie offerte dal Fondo, secondo le  modalita'  definite
          con i provvedimenti di cui al comma 5 e  fermi  restando  i
          vincoli richiamati al comma 3. 
              5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          3, nel rispetto degli equilibri di  finanza  pubblica,  con
          uno o piu' decreti di natura non regolamentare da  adottare
          entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
          dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  Unificata,   sono
          individuate le priorita', i criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del
          Fondo, nonche' le modalita' di articolazione  per  sezioni,
          di cui una dedicata  in  modo  specifico  al  sostegno  del
          teleriscaldamento,  e  le  relative  prime  dotazioni.  Nel
          quadro dei progetti e programmi ammissibili  all'intervento
          del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra  costo  e
          risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni
          di maggior favore per interventi che  presentino  specifica
          valenza prestazionale volti a: 
                a) creare nuova occupazione; 
                b)  migliorare  l'efficienza  energetica  dell'intero
          edificio; 
                c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
                d) introdurre misure  di  protezione  antisismica  in
          aggiunta alla riqualificazione energetica; 
                e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per  il
          teleraffrescamento in ambito agricolo o  comunque  connesse
          alla generazione distribuita a biomassa. 
              6. La dotazione  del  Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento volontario di contributi  da  parte  di
          Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e  organismi
          pubblici,  ivi   incluse   le   risorse   derivanti   dalla
          programmazione dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
          europei secondo criteri, condizioni e  modalita'  stabilite
          con i provvedimenti di cui al comma  5.  La  dotazione  del
          Fondo  e',  inoltre,  incrementata  con  i  proventi  delle
          sanzioni di cui all'art. 16, comma 23. 
              7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma
          2, lettera a) sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,
          quale  garanzia  di  ultima   istanza,   secondo   criteri,
          condizioni e modalita' da stabilire con decreto  di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, adottato entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto. La garanzia dello Stato  e'  inserita
          nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.  31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione  destinata  alla
          concessione di garanzie, di cui al comma 2,  e'  ricompresa
          nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'art. 1,  comma
          48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              8.  Le  garanzie  concesse  dal  Fondo  possono  essere
          assistite  dalla   garanzia   del   Fondo   Europeo   degli
          Investimenti  o  di  altri  fondi  di  garanzia   istituiti
          dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 
              9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo'
          essere  attribuita  sulla  base  di  una  o  piu'  apposite
          convenzioni, a societa' in house ovvero a societa'  o  enti
          in possesso dei necessari requisiti tecnici,  organizzativi
          e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea
          e nazionale in materia di contratti  pubblici.  Agli  oneri
          connessi alla gestione e  al  funzionamento  del  Fondo  si
          provvede a valere sulle medesime risorse. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 marzo 2013, n. 30 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.