Art. 24 
 
            Criteri generali per l'assegnazione gratuita 
                   delle quote in capo al Comitato 
 
  1.  Il  Comitato  determina  il  quantitativo  annuo  di  quote  da
assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente  alle
norme  unionali,  con  particolare  riferimento   alle   regole   per
l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di
riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato
rischio di rilocalizzazione. 
  2. Il Comitato: 
    a) non assegna quote a  titolo  gratuito  per  la  produzione  di
elettricita', fatta eccezione per l'elettricita' prodotta  a  partire
dai gas di scarico; 
    b) non assegna quote a titolo  gratuito  agli  impianti  deputati
alla cattura di CO2 , alle condutture per il trasporto di  CO2  o  ai
siti di stoccaggio di CO2 ; 
    c) assegna quote a titolo gratuito al  teleriscaldamento  e  alla
cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE,
in caso  di  domanda  economicamente  giustificabile,  rispetto  alla
generazione  di  energia  termica  e  frigorifera.  Per   ogni   anno
successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti  per  la
produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare  di
riduzione, tranne che per gli anni in  cui  dette  assegnazioni  sono
adeguate in modo  uniforme  in  conformita'  con  le  norme  unionali
sull'assegnazione; 
    d) non assegna quote a  titolo  gratuito  agli  impianti  la  cui
autorizzazione  e'  stata  revocata  successivamente  all'invio  alla
Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima  dell'adozione
dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito; 
    e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i  quali
la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo
25; 
    f) non assegna quote a titolo gratuito agli  impianti  che  hanno
adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32. 
  3. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative
norme unionali, determina e propone alla  Commissione  l'assegnazione
di quote gratuite: 
    a) agli impianti esistenti; 
    b) agli impianti nuovi entranti; 
    c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto; 
    d) in caso di fusione e scissione di impianti. 
  4. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative
norme  unionali,  determina  e  propone  alla   Commissione   europea
l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite: 
    a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia  presentato
rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni  successivi  all'anno
della domanda; 
    b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attivita'. 
  5.  Il  Comitato  modifica  la  quantita'  di  quote  di  emissione
assegnate  a  titolo  gratuito  agli  impianti  il  cui  livello   di
attivita', valutato sulla  base  della  media  mobile  dei  due  anni
precedenti, e' aumentato o diminuito di  oltre  il  15%  rispetto  al
valore del livello di attivita' storico  utilizzato  per  determinare
l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A  tal  fine
il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attivita' che  i
gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali  entro  il
31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le
modalita' di modifica della quantita' di quote di emissione assegnate
a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle  relative  norme
unionali. 
  6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e  5  sono  effettuati  con
quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote  accantonate  ai
sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE. 
 
          Note all'art. 24: 
              - La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  sull'efficienza  energetica,  che  modifica   le
          direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e  abroga  le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315. 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.