Art. 25 
 
                   Misure nazionali di attuazione 
 
  1. Il Comitato trasmette  alla  Commissione,  mediante  un  modello
elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco  di  impianti
disciplinati dal presente decreto, valido per un  periodo  di  cinque
anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  gli  impianti   di
dimensioni ridotte che possono essere esclusi  dall'EU-ETS  ai  sensi
degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU  ETS  ai  sensi
dell'articolo 14. 
  2. L'elenco aggiornato e' trasmesso ogni cinque anni ed  ha  valore
per i successivi cinque anni. 
  3. L'elenco include informazioni sulle attivita' di produzione, sui
trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia  elettrica
e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque  anni
civili  che  precedono  la  presentazione  dell'elenco  stesso,  come
previsto dalla direttiva. 
  4. Qualora l'inclusione di ciascun  impianto  dell'elenco  non  sia
rifiutata dalla Commissione,  i  relativi  dati  sono  usati  per  il
calcolo dei valori dei parametri di riferimento. 
  5. Il Comitato stabilisce  e  notifica,  per  ciascun  impianto,  i
quantitativi  annui  preliminari  di   quote   a   titolo   gratuito,
utilizzando i valori riveduti dei parametri  di  riferimento  per  il
periodo di assegnazione, secondo le modalita' indicate  nei  relativi
regolamenti unionali. 
  6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate
a titolo gratuito a  ciascuno  degli  impianti  ricompresi  in  detto
elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32,
applicando le norme unionali anche  con  riferimento  al  fattore  di
correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare. 
  7. Le quote  a  titolo  gratuito  sono  assegnate  unicamente  agli
impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al
comma 3. 
  8. L'elenco degli impianti per i quali sono  state  trasmesse  tali
informazioni e' inviato alla Commissione  europea  e  pubblicato  sul
sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. 
  9. Nei casi di revisione dell'assegnazione,  il  Comitato  comunica
alla Commissione  europea  il  quantitativo  annuo  totale  di  quote
rivisto conformemente a quanto stabilito dalle  misure  unionali  per
l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili  al  fine  della
determinazione del nuovo quantitativo annuo. 
  10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea  respinge  il
quantitativo di cui al  comma  precedente,  il  Comitato  assegna  il
quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.