Art. 27 
 
                   Rilascio delle quote assegnate 
                          a titolo gratuito 
 
  1. Entro il 28 febbraio di ogni anno,  il  Comitato  rilascia,  per
l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi  regolamenti
unionali agli impianti aventi diritto. 
  2. In deroga al comma 1, il Comitato  sospende  il  rilascio  delle
quote di emissione agli impianti che: 
    a) hanno comunicato l'interruzione delle attivita'; 
    b) sono in stato di cessazione e la  cui  autorizzazione  non  e'
stata ancora revocata; 
    c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato
il livello annuale di attivita'; 
    d) hanno  aperta  una  delle  procedure  concorsuali  attualmente
regolate dall'ordinamento giuridico nazionale. 
  3. Il Comitato rilascia le quote di emissione  gratuita  spettanti,
ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attivita' secondo
quanto previsto dalla norma unionale.