Art. 29 
 
Misure di sostegno transitorie a favore di  determinate  industrie  a
  elevata   intensita'   energetica    nell'eventualita'    di    una
  rilocalizzazione delle emissioni di  carbonio  a  causa  dei  costi
  indiretti 
  1. Il fondo denominato «Fondo per  la  transizione  energetica  nel
settore industriale», istituito  con  decreto  legislativo  13  marzo
2013, n. 30, e' alimentato secondo le  previsioni  dell'articolo  23,
comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio  di  quote
di  emissione  dei  gas  a  effetto  serra  di  cui  alla   direttiva
2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE)  2018/410.
Con uno o piu' decreti del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti i criteri, le condizioni  e  le  procedure  per  l'utilizzo
delle risorse del Fondo, anche ai fini del  rispetto  del  limite  di
spesa degli stanziamenti assegnati e previa  notificazione  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  2. Le misure finanziarie a favore  di  settori  o  di  sottosettori
considerati esposti a un rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle
emissioni di carbonio a  causa  dei  costi  indiretti  connessi  alle
emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui  prezzi  dell'energia
elettrica,  al  fine  di  compensare  tali  costi,  sono  basate  sui
parametri  di  riferimento  nei  due  anni  precedenti  la  data   di
presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di  CO2  per
unita' di produzione e successivamente ogni cinque anni. I  parametri
di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come
il prodotto del consumo di energia elettrica per unita' di produzione
corrispondente alle tecnologie disponibili piu'  efficienti  e  delle
emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia  elettrica
in Europa. 
  3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle  finanze,  per
ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al  comma
1, utilizzano piu' del 25% delle  risorse  dei  proventi  delle  aste
relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e  pubblicano  una
relazione nella quale si espongono i motivi per cui e' stata superata
la predetta soglia. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 marzo 2013, n. 30 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2018/410 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per  i  riferimenti  de  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si veda nelle note all'art. 5.