Art. 30 
 
                       Fondo per l'innovazione 
 
  1. Il funzionamento e il finanziamento del  Fondo  di  Innovazione,
istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva
2003/87/CE sono definiti a livello unionale. 
  2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli
atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione  del
fondo di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.