Art. 30 Fondo per l'innovazione 1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale. 2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.