Art. 32 
 
Esclusione facoltativa degli impianti con  un  livello  di  emissioni
  inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con  funzionamento
  inferiore a 300 ore/anno 
  1. A richiesta del gestore interessato il Comitato  puo'  escludere
dall'EU-ETS ed  iscriverli  in  una  apposita  sezione  speciale  del
Portale ETS, gli impianti  che  hanno  comunicato  emissioni  per  un
valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2  equivalente,  escluse  le
emissioni da  biomassa,  in  ciascuno  dei  tre  anni  precedenti  la
notifica di cui  alla  lettera  a),  a  condizione  che  il  Comitato
medesimo: 
    a)  notifichi  alla  Commissione  europea  tutti   gli   impianti
rientranti nei  limiti  di  cui  alla  linea  prima  del  termine  di
presentazione dell'elenco degli impianti  alla  Commissione  europea,
previsto  all'articolo  25  o,  al   piu'   tardi,   all'atto   della
presentazione dell'elenco alla Commissione; 
    b)  confermi  l'applicazione   di   modalita'   di   monitoraggio
semplificate finalizzate  a  valutare  se  gli  impianti  interessati
emettono 2.500 o piu'  tonnellate  di  CO2  equivalente,  escluse  le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile; 
    c)  confermi  che,  qualora  un  impianto  emetta  2.500  o  piu'
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da  biomassa,  in
un  determinato  anno  civile,  rientra   negli   impianti   di   cui
all'articolo 31,  se  dispone  delle  caratteristiche  richieste  nel
medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS; 
    d) metta le informazioni di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  a
disposizione del pubblico. 
  2. Allorche' l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del  comma  1,
lettera c), del presente articolo, le quote ad  esso  assegnate  sono
concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale
impianto sono detratte dal quantitativo messo  all'asta  dallo  Stato
membro in cui l'impianto e' situato. 
  3. Il Comitato puo', inoltre,  escludere  dall'EU-ETS  impianti  di
riserva o di emergenza che non hanno funzionato per piu' di  300  ore
l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti  la  notifica  di  cui  al
comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1. 
  4. Ai fini della richiesta del  gestore  di  cui  al  comma  1,  il
Comitato predispone una proposta di misure nazionali  equivalenti  di
applicazione   nazionale   dell'articolo   27-bis   della   direttiva
2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030. 
  5. Laproposta di misure nazionali  equivalenti  e'  pubblicata  sul
Portale  ETS.  I  gestori  degli   impianti   che   rientrano   nelle
caratteristiche di cui  al  comma  1  possono  chiedere  allo  stesso
comitato di essere ammessi al  regime  previsto  nella  Proposta  nei
termini e nelle modalita' in essa definite. 
 
          Note all'art. 32: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.