Art. 32 Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno 1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo: a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al piu' tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione; b) confermi l'applicazione di modalita' di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS; d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico. 2. Allorche' l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto e' situato. 3. Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1. 4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030. 5. Laproposta di misure nazionali equivalenti e' pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalita' in essa definite.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.