Art. 16 Disposizioni finali 1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del capo II del presente decreto e' comunicato alla Commissione europea ai sensi del regolamento GBER ed e' applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea. 2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Il regime di aiuti di cui al capo II del presente decreto e' oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del regolamento GBER. 4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione viene garantito attraverso la pubblicazione delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente decreto sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2020 Il direttore generale: Aria Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 583