Art. 16 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del capo II  del  presente
decreto  e'  comunicato  alla  Commissione  europea  ai   sensi   del
regolamento GBER ed e' applicabile dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve  eventuali
proroghe autorizzate dalla Commissione europea. 
  2.  Il  Ministero  garantisce  l'adempimento  degli   obblighi   di
pubblicita' e informazione di cui all'art.  9  del  regolamento  GBER
attraverso la  pubblicazione  delle  informazioni  ivi  indicate  sul
registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Il regime di aiuti di cui al capo II  del  presente  decreto  e'
oggetto di relazioni annuali trasmesse alla  Commissione  europea  ai
sensi dell'art. 11, lettera b), del regolamento GBER. 
  4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
l'adempimento  degli  obblighi  di  comunicazione   viene   garantito
attraverso la pubblicazione delle informazioni relative  alla  misura
agevolativa di cui al presente decreto sulla  piattaforma  telematica
«Incentivi.gov.it». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 9 giugno 2020 
 
                                          Il direttore generale: Aria 

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 583