Art. 66 
 
Modifiche all'articolo 16 in materia  di  dispositivi  di  protezione
                             individuale 
 
  1. All'articolo  16,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite  dalle
seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»; 
    b) al comma 1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche   ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».