Art. 68 
 
Modifiche all'articolo 19 in  materia  di  trattamento  ordinario  di
             integrazione salariale e assegno ordinario 
 
  1.  All'articolo  19,  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I datori di  lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita'  lavorativa  per
eventi  riconducibili  all'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di integrazione salariale o  di  accesso  all'assegno  ordinario  con
causale "emergenza  CO  VID-19",  per  una  durata  massima  di  nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al  31  agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo
per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove  settimane.
E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma
per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per  i  datori
di  lavoro  dei  settori   turismo,   fiere   e   congressi,   parchi
divertimento,  spettacolo  dal  vivo  e  sale  cinematografiche,   e'
possibile  usufruire  delle  predette  quattro  settimane  anche  per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione
che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo  precedentemente
concesso fino  alla  durata  massima  di  quattordici  settimane.  Ai
beneficiari di assegno  ordinario  di  cui  al  presente  articolo  e
limitatamente alla  causale  ivi  indicata  spetta,  in  rapporto  al
periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui  all'art.  2
del  decreto-legge  13   marzo   1988,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»; 
    b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte  infine  le  seguenti
parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando  l'informazione,  la
consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti  anche  in
via  telematica  entro  i  tre  giorni  successivi  a  quello   della
comunicazione preventiva»; 
  c) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «in  ogni  caso»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «a  pena  di  decadenza»  e  la  parola:
«quarto» e' soppressa; 
  d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il  termine  di  presentazione  delle  domande  riferite  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il  30  aprile  2020  e'
fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  Indipendentemente
dal  periodo  di  riferimento,  i  datori  di  lavoro   che   abbiano
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne
hanno impedito l'accettazione possono  presentare  la  domanda  nelle
modalita' corrette, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione  dell'errore  nella   precedente   istanza   da   parte
dell'amministrazione di riferimento, anche nelle  more  della  revoca
dell'eventuale     provvedimento     di      concessione      emanato
dall'amministrazione  competente.  La  predetta  domanda,  presentata
nelle modalita'  corrette,  e'  considerata  comunque  tempestiva  se
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»; 
  e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale  operai
agricoli (CISOA), richiesto per  eventi  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457.  I  periodi  di  trattamento  sono
concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23  febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo  entro  il
31 dicembre 2020, e non  sono  computati  ai  fini  delle  successive
richieste. Per  assicurare  la  celerita'  delle  autorizzazioni,  le
integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con  causale
"emergenza   COVID-19"   sono   concesse   dalla    sede    dell'INPS
territorialmente   competente,   in   deroga   a   quanto    previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n.  457.  La  domanda  di
CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine  del
mese successivo a quello  in  cui  ha  avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa. Il  termine  di  presentazione
delle  domande  riferite  a  periodi  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio  2020  e  il  30
aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai  quali  non
si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in  deroga,  ai
sensi dell'articolo 22»; 
    f) al comma 6, secondo periodo,  le  parole:  «80  milioni»  sono
sostituite dalle eseguenti: «1.100 milioni»; 
    g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis.  Le  risorse
di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno  o  piu'
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  trasferite  previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze  degli  aventi  diritto,  nel
rispetto del limite di spesa e secondo  le  indicazioni  fornite  dal
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
  6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di  250
milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente  comma
sono assegnate ai rispettivi  Fondi  dall'INPS  e  trasferite  previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze  degli  aventi  diritto,  nel
rispetto del limite di spesa.». 
    h) al comma 8, le parole:  «23  febbraio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «25 marzo 2020»; 
    i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole  «da  1  a  5»  sono
inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347,  2  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari  a  11.599,1  milioni  di
euro». 
  1-bis.  In  sede  di  prima  applicazione,   i   termini   per   la
presentazione delle domande fissati, a pena di  decadenza,  entro  la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio  il  periodo
di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei
commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificati dalle lettere c) ed  e)  del  comma  1  del  presente
articolo, se posteriori alla data cosi' determinata,  sono  stabiliti
al trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  11.521,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.