Art. 71 
 
      Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  dopo  l'articolo
22-bis sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  22-ter   (Ulteriore   finanziamento   delle   integrazioni
salariali). - 1. Al fine di  garantire,  qualora  necessario  per  il
prolungarsi degli  effetti  sul  piano  occupazionale  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la possibilita' di una piu'  ampia  forma
di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai
rifinanziamenti delle misure di cui agli  articoli  da  19  a  22  e'
istituito nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo  di  bilancio  con
dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette
risorse, che costituiscono in ogni  caso  limite  massimo  di  spesa,
possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26
e 27 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  per  il
rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo  periodo  del
presente comma con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei  saldi
di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione  del
periodo massimo di durata dei trattamenti di  integrazione  salariale
di cui all'articolo 22, comma 1,  secondo  periodo,  nonche'  per  un
massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1°
settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori  di  lavoro  che
abbiano  interamente  fruito  il  periodo  massimo   di   quattordici
settimane come disciplinato dagli articoli  da  19  a  21  e,  per  i
trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma. 
  2.  Qualora  dall'attivita'  di   monitoraggio   relativamente   ai
trattamenti concessi ai sensi degli articoli da  19  a  22  dovessero
emergere economie rispetto alle somme  stanziate  le  stesse  possono
essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito  dei  decreti  ivi
previsti. 
    Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale  in  deroga
"Emergenza   Covid-19"   concesso   dall'Istituto   Nazionale   della
Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti di integrazione salariale  in
deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove
settimane riconosciuti  dalle  Regioni,  sono  concessi  dall'Inps  a
domanda del datore di  lavoro  la  cui  efficacia  e'  in  ogni  caso
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui  al
comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la
lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore  di  sospensione  per
ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps  provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'Inps  non
potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti  concessori.  Per  i
datori di lavoro  con  unita'  produttive  site  in  piu'  regioni  o
province autonome il trattamento di cui  al  presente  articolo  puo'
essere riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Nel decreto di cui al comma 5  e'  stabilito  il  numero  di
regioni o  province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le  unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra  del  quale  il
trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero. 
  2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto
disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5. 
  3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve
essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  alla   sede   dell'INPS
territorialmente competente, entro la  fine  del  mese  successivo  a
quello in cui  ha  avuto  inizio  il  periodo  di  sospensione  o  di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del primo periodo. Per  le  domande  riferite  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,  il
termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 
  4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di  cui
al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del  periodo  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione  di  un'anticipazione  della
prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate  dall'INPS.  Per
le  domande  riferite  a   periodi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23  febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine  di  cui  al  primo  periodo  e'
fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  L'INPS  autorizza
l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del  pagamento
del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento  della  domanda
stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul  40  per  cento
delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva
trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro,  l'INPS
provvede al pagamento del  trattamento  residuo  o  al  recupero  nei
confronti del datore di lavoro degli eventuali importi  indebitamente
anticipati. L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto  dalla  presente  disposizione.  Il  datore  di  lavoro   e'
obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in  cui  e'
collocato  il  periodo  di   integrazione   salariale,   ovvero,   se
posteriore, entro il  termine  di  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
  5. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse
gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite  di  spesa,
limitatamente ai dipendenti gia' in forza  alla  data  del  25  marzo
2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 15 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabilite le modalita' di  attuazione  del  presente  articolo  e  la
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo  22,
comma  3  tra  i  differenti  soggetti  istituzionali   preposti   al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22. 
  6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e' stabilita la  quota
delle risorse riservata al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per i trattamenti concessi dal medesimo  Ministero  ai  sensi
del comma 5 ultimo periodo. 
    Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del trattamento
di cassa integrazione ordinaria e di  assegno  ordinario).  -  1.  Le
richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli
articoli da 19 a 21 presentate  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono disciplinate dalla  procedura  di  cui  all'articolo  22-quater,
comma 3.» 
  2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  2.673,2
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.