Art. 72 
 
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
                             dipendenti 
 
  1.  All'articolo  23  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020,  a
decorrere  dal  5  marzo  e  fino  al  31  agosto,  per  un   periodo
continuativo o frazionato comunque non  superiore  a  trenta  giorni,
ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto
a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del  presente  articolo,  per  i
figli di eta' non  superiore  ai  dodici  anni,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico  congedo,
per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione
figurativa. I periodi di  congedo  devono  essere  utilizzati,  nelle
ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata
da  entrambi  i  genitori  lavoratori  conviventi  e  possono  essere
usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi  i  periodi  di
congedo gia' fruiti alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto »; 
  a-bis) al comma 4, le parole:  «quindici  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «  6.  In  aggiunta  a
quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori  dipendenti
del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti
di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  sospensione   o   cessazione
dell'attivita' lavorativa  o  che  non  vi  sia  altro  genitore  non
lavoratore, hanno  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  per  l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia  e  delle
attivita' didattiche nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  senza
corresponsione di  indennita'  ne'  riconoscimento  di  contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.» 
    c) al comma  8,  le  parole  «un  bonus»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno o piu' bonus» e le parole «600 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1200 euro» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il  bonus  e'  erogato,  in  alternativa,  direttamente  al
richiedente, per  la  comprovata  iscrizione  ai  centri  estivi,  ai
servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  ai  servizi  socio-educativi
territoriali, ai centri con funzione  educativa  e  ricreativa  e  ai
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La  fruizione
del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di  cui  al  periodo
precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido  di
cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.  232,  come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160.» 
    d) al comma  11,  le  parole:  «1.261,1  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro». 
  2. All'articolo  25  del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27  del  2020,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le  parole:  «1000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2000 euro»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui  al
comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo  di  67,6  milioni  di
euro per l'anno 2020». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.