Art. 75 
 
Modifiche all'articolo  31  in  materia  di  divieto  di  cumulo  tra
                             indennita' 
 
  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30,  38  e
44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.».