Art. 77 
 
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore  di  enti  del  terzo
                               settore 
 
  1.  All'articolo  43  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica,  le  parole:  «contributi  alle  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli  enti  del
terzo settore»; 
    b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse  generale
degli enti del terzo settore di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 
      2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e
agli enti del terzo settore di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».