Art. 80 
 
Modifiche  all'articolo  46   in   materia   di   licenziamento   per
                    giustificato motivo oggettivo 
 
  1.  All'articolo  46  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « 60 giorni  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque mesi» ed e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:
«Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604.»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente  dal  numero
dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  17  marzo  2020
abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma
10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare  in  ogni  tempo  il
recesso purche' contestualmente faccia richiesta del  trattamento  di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli  da  19  a  22,  a
partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,
il rapporto di lavoro si  intende  ripristinato  senza  soluzione  di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.». 
  1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo  47,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso  in  cui  non
sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a
quarantacinque giorni.