Art. 66 
 
Modifiche all'articolo 16 in materia  di  dispositivi  di  protezione
                             individuale 
 
  1. All'articolo  16,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite  dalle
seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»; 
    b) al comma 1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche   ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 Ulteriori misure di protezione  a  favore  dei
          lavoratori e della collettivita' 
              1. Per contenere il  diffondersi  del  virus  COVID-19,
          fino al termine  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
          delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  31  gennaio
          2020,  sull'intero  territorio  nazionale,  per   tutti   i
          lavoratori  e  i  volontari,  sanitari  e  no,  che   nello
          svolgimento  della  loro  attivita'   sono   oggettivamente
          impossibilitati a mantenere la distanza  interpersonale  di
          un  metro,  sono  considerati  dispositivi  di   protezione
          individuale (DPI), di cui all'articolo  74,  comma  1,  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  le  mascherine
          chirurgiche  reperibili  in  commercio,  il  cui   uso   e'
          disciplinato dall'articolo 5-bis,  comma  3,  del  presente
          decreto. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi  domestici
          e familiari. 
              2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato  di
          emergenza di cui alla delibera del Consiglio  dei  ministri
          in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero
          territorio  nazionale  sono  autorizzati  all'utilizzo   di
          mascherine filtranti prive del marchio  CE  e  prodotte  in
          deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.»