Art. 66
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione
individuale
1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle
seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»;
b) al comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei
lavoratori e della collettivita'
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19,
fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i
lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello
svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di
un metro, sono considerati dispositivi di protezione
individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine
chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e'
disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero
territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in
deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.»