Art. 66 bis 
 
Disposizioni in  materia  di  semplificazione  dei  procedimenti  per
l'importazione  e  la  validazione  di   mascherine   chirurgiche   e
                dispositivi di protezione individuale 
 
   1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno  di
mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione  individuale  e
di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive,  per
l'importazione e l'immissione in commercio dei  predetti  dispositivi
sono definiti criteri semplificati di  validazione,  in  deroga  alle
norme  vigenti,  che   assicurino   l'efficacia   protettiva   idonea
all'utilizzo specifico fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
  2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma  1  sono
definiti entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto  da  un  comitato  tecnico
composto da un  rappresentante  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni,
da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA,
da un rappresentante dell'Ente  nazionale  italiano  di  unificazione
(UNI) e da un  rappresentante  degli  organismi  notificati  indicato
dalle associazioni degli organismi di valutazione  della  conformita'
socie  dell'ACCREDIA.  Il  supporto  amministrativo  al  comitato  e'
assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui  al
comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato
tecnico composto da un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  che  lo
presiede,  da  un  rappresentante  designato  dalle  regioni,  da  un
rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e  da  un
rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni
degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA.
Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato  dall'INAIL.  Ai
componenti del comitato tecnico non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono  le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  validazione   delle
mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai
sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per
la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai  commi
1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori  di
prova accreditati dall'ACCREDIA,  nonche'  delle  universita'  e  dei
centri di ricerca  e  laboratori  specializzati  per  l'effettuazione
delle prove sui prodotti, e  provvedono  ai  relativi  controlli.  Il
monitoraggio   sull'applicazione   dei   criteri   semplificati    di
validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi  2  e  3,  che
supportano l'attivita' delle regioni. 
  5. Restano ferme le validazioni in  deroga  effettuate  dall'ISS  e
dall'INAIL  in  attuazione  dell'articolo  15,  commi  2  e  3,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27.  L'ISS  e  l'INAIL  rimangono
competenti per la definizione delle  domande  pervenute  ai  predetti
Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo  che
il  richiedente  rinunci  espressamente  a  presentare  domanda  alla
regione. 
  6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5  del  presente
articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «, importare e  immettere  in  commercio»
sono soppresse; 
  b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e
le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse; 
  c) al comma 3: 
  1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e
coloro che li immettono in commercio» sono soppresse; 
  2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  gli  importatori»  sono
soppresse; 
  d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e'  fatto  divieto  di
immissione in commercio» sono soppresse. 
  7. Per tutta la durata dello stato di emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo   5-bis   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal presente articolo  e  dall'articolo  229-bis
          della presente legge: 
              «Art. 15 Disposizioni straordinarie per  la  produzione
          di  mascherine  chirurgiche  e  dispositivi  di  protezione
          individuale 
              1. Fermo quanto previsto dall'articolo  5-bis,  per  la
          gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al  termine  dello
          stato di emergenza di cui alla delibera del  Consiglio  dei
          ministri in data 31 gennaio 2020,  e'  consentito  produrre
          mascherine  chirurgiche   e   dispositivi   di   protezione
          individuale in deroga alle vigenti disposizioni. 
              2. I produttori delle mascherine chirurgiche di cui  al
          comma 1, i  quali  intendono  avvalersi  della  deroga  ivi
          prevista, inviano all'Istituto  superiore  di  sanita'  una
          autocertificazione nella quale, sotto la propria  esclusiva
          responsabilita',  attestano  le  caratteristiche   tecniche
          delle mascherine e  dichiarano  che  le  stesse  rispettano
          tutti  i  requisiti  di  sicurezza  di  cui  alla   vigente
          normativa. Entro e non  oltre  3  giorni  dall'invio  della
          citata autocertificazione,  i  produttori  devono  altresi'
          trasmettere all'Istituto superiore di sanita' ogni elemento
          utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto
          della stessa. L'Istituto superiore di sanita', nel  termine
          di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente
          comma, si pronuncia circa la rispondenza  delle  mascherine
          chirurgiche alle norme vigenti. 
              3.  I  produttori   dei   dispositivi   di   protezione
          individuale di cui al comma 1 i quali  intendono  avvalersi
          della  deroga   ivi   prevista,   inviano   all'INAIL   una
          autocertificazione nella quale, sotto la propria  esclusiva
          responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche  dei
          citati dispositivi e dichiarano che gli  stessi  rispettano
          tutti  i  requisiti  di  sicurezza  di  cui  alla   vigente
          normativa. Entro e non  oltre  3  giorni  dall'invio  della
          citata autocertificazione,  i  produttori  devono  altresi'
          trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla  validazione
          dei dispositivi di  protezione  individuale  oggetto  della
          stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di
          quanto indicato nel presente comma, si pronuncia  circa  la
          rispondenza dei dispositivi di protezione individuale  alle
          norme vigenti. 
              4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai  commi
          2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme,
          impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia
          di   autocertificazione,    il    produttore    ne    cessa
          immediatamente la produzione. 
              4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale
          e  ridurre  l'inquinamento  causato  dalla  diffusione   di
          dispositivi  di  protezione  individuale   monouso,   entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della
          salute, definisce con proprio decreto i criteri  ambientali
          minimi, ai sensi dell'articolo 34 del  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, relativi alle  mascherine  filtranti
          e, ove possibile, ai dispositivi di protezione  individuale
          e  ai  dispositivi  medici,  allo  scopo   di   promuovere,
          conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di
          tutela della salute definiti dalle  disposizioni  normative
          vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu'  volte
          e confezionati, per quanto possibile, con materiali  idonei
          al riciclo o biodegradabili.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5-bis  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  5-bis  Disposizioni  finalizzate  a   facilitare
          l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali 
              1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti
          attuatori  individuati  dal  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile  fra  quelli  di  cui  all'ordinanza  del
          medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' il Commissario
          straordinario di cui all'articolo  122,  sono  autorizzati,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la  gestione
          dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di
          cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
          2020, ad acquisire dispositivi  di  protezione  individuali
          (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero  della
          salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e  altri  dispositivi
          medicali,   nonche'   a   disporre   pagamenti   anticipati
          dell'intera fornitura,  in  deroga  al  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e'
          consentito  l'utilizzo   di   dispositivi   di   protezione
          individuali  di  efficacia  protettiva  analoga  a   quella
          prevista  per  i  dispositivi  di  protezione   individuali
          previsti  dalla  normativa  vigente.  L'efficacia  di  tali
          dispositivi  e'  valutata  preventivamente   dal   Comitato
          tecnico-scientifico di cui  all'articolo  2  dell'ordinanza
          del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  630
          del 3 febbraio 2020. 
              3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in
          coerenza con le linee  guida  dell'Organizzazione  mondiale
          della  sanita'  e  in  conformita'  alle  attuali  evidenze
          scientifiche, e' consentito fare  ricorso  alle  mascherine
          chirurgiche, quale  dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli
          operatori  sanitari;  sono  utilizzabili  anche  mascherine
          prive  del  marchio  CE,  previa   valutazione   da   parte
          dell'Istituto superiore di sanita'.»