Art. 67
Incremento Fondo Terzo Settore
1. Al fine di sostenere le attivita' delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle
fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la
dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 100
milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 72. Fondo per il finanziamento di progetti e
attivita' di interesse generale nel terzo settore
1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera
g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a
sostenere, anche attraverso le reti associative di cui
all'articolo 41, lo svolgimento di attivita' di interesse
generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di
iniziative e progetti promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e
fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono
essere finanziati anche in attuazione di accordi
sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di
indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le
aree prioritarie di intervento e le linee di attivita'
finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo
medesimo.
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma
3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua i soggetti attuatori degli interventi
finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante
procedure poste in essere nel rispetto dei principi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del
Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40 milioni
di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione
e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per
l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di
euro.»