Art. 67 
 
                   Incremento Fondo Terzo Settore 
 
  1. Al fine  di  sostenere  le  attivita'  delle  organizzazioni  di
volontariato,  delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
fondazioni del Terzo  settore,  volte  a  fronteggiare  le  emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID  -19,  la
dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e'  incrementata  di  100
milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  72  del  decreto
          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106): 
              «Art. 72. Fondo per  il  finanziamento  di  progetti  e
          attivita' di interesse generale nel terzo settore 
              1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1,  lettera
          g), della legge 6 giugno  2016,  n.  106,  e'  destinato  a
          sostenere, anche attraverso  le  reti  associative  di  cui
          all'articolo 41, lo svolgimento di attivita'  di  interesse
          generale di cui  all'articolo  5,  costituenti  oggetto  di
          iniziative  e  progetti  promossi  da   organizzazioni   di
          volontariato,  associazioni   di   promozione   sociale   e
          fondazioni del Terzo settore, iscritti nel  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore. 
              2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono
          essere  finanziati   anche   in   attuazione   di   accordi
          sottoscritti, ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali con le pubbliche amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              3. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di
          indirizzo, previa intesa in sede di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, gli  obiettivi  generali,  le
          aree prioritarie di intervento  e  le  linee  di  attivita'
          finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo
          medesimo. 
              4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma
          3, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
          individua   i   soggetti   attuatori    degli    interventi
          finanziabili attraverso  le  risorse  del  Fondo,  mediante
          procedure poste in essere nel rispetto dei  principi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
          5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione  del
          Fondo di cui all'articolo 9, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40  milioni
          di euro. A decorrere dall'anno 2018 la  medesima  dotazione
          e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che  per
          l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di
          euro.»